Giurisdizione
Incarico di Direzione di distretto sanitario: a chi spetta giudicare sulle contestazioni?
La Corte di Cassazione ritorna sui criteri di riparto nelle procedure selettive bandite dalle ASL.
Il Direttore Generale di un'Azienda Sanitaria Locale pugliese con apposita determinazione stabiliva le modalità di esecuzione di una selezione per il conferimento di quattro incarichi di "Direzione di Distretto socio-sanitario". Un candidato proponeva ricorso al Giudice del Lavoro avverso il provvedimento in questione. Il Tribunale declinava la giurisdizione. Proponeva appello l’interessato sostenendo che il petitum sostanziale concerneva l'annullamento di atti di diritto privato e l'aspettativa di conferimento di incarico, materia questa soggetta all'art. 63 D.L.vo n. 165/2001, e concludeva chiedendo l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario con il rinvio al primo giudice. La Corte di appello adita accoglieva il gravame e la sentenza di secondo grado veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione proposto da due diversi candidati.
La Suprema Corte, a SS.UU., con sentenza n. 9281 del 9 maggio 2016, ha respinto il ricorso, confermando la potestà giurisdizionale dell’AGO. Infatti, in tema d'impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d'incarichi dirigenziali, perché la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già in servizio nonché in possesso della relativa qualifica - conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro.
Analogo principio è stato ribadito, in modo specifico, per quanto riguarda in particolare il settore sanitario, precisandosi al riguardo che la selezione prevista dall'art. 15 ter, introdotto nel D.L.vo n. 502 del 1992 dal D.L.vo n. 229 del 1999, non integra un “concorso” in senso tecnico, anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale.
Sul rilievo, poi, che pure i direttori di distretto socio-sanitario sono previsti dal D.L.vo n. 502 del 1992, che all'art. 3 sexies non detta per la loro nomina diposizioni tali da indurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta dalle suindicate pronunce a proposito dei dirigenti di struttura complessa, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio- sanitario non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del D.L.vo n. 165 del 2001, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.
Da ciò consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, ovvero al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato D.L.vo n. 165 del 2001.
Rodolfo Murra
(17 maggio 2016)
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