Corte dei conti
Il danno erariale per incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla P.A.
Gli elevatissimi requisiti di professionalità ed esperienza nella sentenza del giudice contabile.
Un Ente regionale lombardo conferiva per un lungo periodo un incarico dirigenziale apicale (di natura tecnica) a soggetto estraneo ai ruoli dell’Amministrazione. La scelta era caduta su soggetto titolare, a detta dei conferitori, di un curriculum assolutamente idoneo alla funzione, “valutati i titoli le competenze e le esperienze professionali maturati”.
A seguito di un esposto dettagliato, la Procura regionale della Corte dei conti apriva una apposita istruttoria sulla citata nomina, per asserito danno erariale. Era risultato, infatti, che il candidato si era laureato in fisica in otto anni (quindi al quarto anno fuori corso), con voti 100 su 110, e le sue esperienze professionali si erano rivelate tutto sommato modeste (partecipazione ad un gruppo di lavoro presso una Provincia; un rapporto di lavoro presso la Regione, con qualifica di istruttore direttivo amministrativo in forza ad un gruppo politico; alcune docenze presso istituti scolastici di secondo grado, ecc.).
I giudici contabili, rigettando l’eccezione secondo la quale al caso di specie non si applicherebbe l’art. 19, comma 6, del D.L.vo n. 165 del 2001, norma invece costituente principio generale in materia estensibile anche agli Enti locali - in ciò richiamandosi anche a copiosa pregressa giurisprudenza conforme - hanno rilevato che il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter "lavorare", anche temporaneamente, con la Pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, possedere assai elevati requisiti culturali professionali per il conferimento dei medesimi incarichi.
In altri termini, a norma della citata disposizione nell'attuale come nel previgente testo (anteriore cioè alla novella introdotta dal D.L.vo n. 150 del 2009), stabilisce dunque la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa motivazione, a tre diverse categorie di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale, non rinvenibile nei ruoli (dirigenziali) dell'Amministrazione:
a) soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
b) persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla indefettibile formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o/e (congiunzione mutata dopo il citato D.L.vo n. 150) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
c) soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti lombarda, con sentenza n. 91 del 22 giugno 2017, preso atto che la nomina del dirigente era avvenuta al di fuori dei criteri stabiliti dalla legge, e considerando che il soggetto cui era stato conferito l’incarico apicale non aveva quei doverosi elevatissimi requisiti di professionalità ed esperienza, ha condannato tutti gli autori del provvedimento in questione per il danno erariale cagionato all’Ente dall’assunzione (a tempo determinato) illegittima.
Rodolfo Murra
(26 luglio 2017)
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