Gestione Inps
Dipendenti pubblici: gli effetti dei limiti massimi retributivi su pensioni, fine servizio e fine rapporto
Con la Circolare n. 153/2015 vengono forniti chiarimenti ed istruzioni precedute da una ricostruzione delle leggi vigenti in materia.
Con la Circolare n. 153 del 24 agosto 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Centrale Pensioni - si è occupato della “Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 – effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps”.
L’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nello stesso articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si dispone, inoltre, che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell’applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.
Con la Circolare in esame, l’INPS fornisce le istruzioni operative precedute da una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia; gli estremi delle disposizioni normative ed interpretative sono riportate nell’Allegato (vedi testo integrale del Provvedimento in calce).
La normativa vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche
Gli articoli 23bis e 23ter del decreto legge n. 201/2011, riproponendo il contenuto dell’art. 3, comma 44, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, hanno stabilito il principio in base al quale il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.
Inizialmente questo limite è stato previsto per gli amministratori ed i dipendenti delle società non quotate controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze e per i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti. L’art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, interviene per ridurre la misura del limite in argomento.
Ambito soggettivo di applicazione
Sono interessati dal limite in esame i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, rientranti in una delle seguenti categorie:
- amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal 2012 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011);
- amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011 e del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166);
- titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal 2014 (ai sensi dell’art. 1, comma 473, della legge 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto n. 66/2011 convertito dalla legge n. 89/2014);
- titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale[1], di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto stesso[2], a partire dal 17 aprile 2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);
- componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17 aprile 2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);
- titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali come, per esempio quelle locali, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013);
- titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto legge 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014);
- componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 472, della legge n. 147/2013).
L’art. 13 del citato decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 5, che la Banca d’Italia, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi relativi al massimale onnicomprensivo.
Ambito oggettivo di applicazione e misura del limite
In base agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 201/2011 ed al d.P.C.m. 23 marzo 2012, concorrono al raggiungimento del livello remunerativo massimo tutti gli emolumenti corrisposti nell’ambito di rapporti lavoro subordinato o autonomo (da computarsi anche in modo cumulativo, in caso di rapporti plurimi con la stessa o più amministrazioni, enti e società) erogati ai soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate.
Il livello remunerativo massimo coincide con il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione che il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministero per la pubblica amministrazione.
A questo proposito si rammenta che il limite valevole per il 2014, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014 ammontava a € 311.658,53 (trattamento economico annuale del primo presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, per il 2013).
Per saperne di più:
vai al testo integrale della Circolare
Moreno Morando
(24 agosto 2015)
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(indicazione fonte e link alla pagina)
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