Giustizia amministrativa
Appalti, bocciato il formalismo nel procedimento di verifica di anomalia dell'offerta
Massima collaborazione tra l'Amministrazione appaltante e l'offerente nella sentenza del Tar Basilicata del 31.7.2015 n. 466.
Il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l’Amministrazione appaltante e l’offerente, quale strumento per l’effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta.
Il procedimento, infatti, non ha carattere sanzionatorio e non concerne la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile agli effetti di una corretta esecuzione dell’appalto, nell’ottica dell’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto.
Sulla base di tale premessa il Tar Basilicata, Potenza, nella sentenza del 31.7.2015 n. 466 ha affermato come il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, avente natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere dell’amministrazione di per sé insindacabile, salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o viziate da travisamento del fatto.
Il sindacato del giudice amministrativo, per tale versante, tende ad accertare se l’attività dell’Amministrazione è stata connotata da un impiego delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti, e se le valutazioni tecniche operate sono attendibili, mentre va esclusa la possibilità di un’integrale ripetizione delle operazioni valutative compiute dall’Amministrazione, ciò comportando un’inammissibile violazione del principio di separazione dei poteri.
In altri termini, il giudice amministrativo, nel sindacare le valutazioni espresse dall’Amministrazione appaltante, non può sostituirsi ad essa effettuando un autonomo giudizio di congruità, ma deve limitarsi ad un sindacato solo estrinseco, controllando la logicità dell'iter motivazionale del provvedimento di esclusione alla luce delle giustificazioni fornite dall'impresa nel sub procedimento di verifica dell’anomalia.
Sul punto, peraltro, il TAR ha anche chiarito - richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato - che il giudizio di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle operazioni ed alle risultanze dello specifico procedimento.
Enrico Michetti
La Direzione
(16 agosto 2015)
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