Appalti
Il provvedimento di escussione della cauzione è autonomamente impugnabile
Si tratta di una misura autonoma ed ulteriore rispetto all'esclusione dalla gara ed alla segnalazione allAutorità di vigilanza. La sentenza del TAR Lazio del 13.4.2015.
Il TAR Lazio Sezione Prima bis con la sentenza del 13 aprile 2015 n. 5378 ha esaminato il ricorso proposto da una società che ha partecipato alla gara indetta dal Ministero della Difesa.
Sorteggiata per la verifica dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 48 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), l’Amministrazione ha rilevato che il professionista incaricato della progettazione non era in possesso dei requisiti speciali previsti dal bando. Per questo motivo la stessa società è stata invitata a versare l’importo di euro 8.742,00 quale cauzione presentata a garanzia dell’offerta.
Successivamente, la società dimostrava il possesso dei requisiti richiesti in capo al professionista incaricato, ma è stata comunque esclusa in quanto la sua comunicazione è pervenuta all’Amministrazione dopo il termine previsto dall’art. 48, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
La Società ha quindi proposto ricorso contro il conseguente provvedimento di escussione della cauzione e di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 163/2006.
Con sentenza del 13.4.2015 il giudice amministrativo ha esaminato e rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dall’intimata Amministrazione secondo la quale la società ricorrente non avrebbe potuto impugnare il provvedimento relativo all’escussione della cauzione in quanto la stessa società non ha impugnato anche il provvedimento di esclusione dalla gara.
Si legge nella parte motiva della sentenza che "L’escussione della cauzione infatti dà vita ad una misura autonoma ed ulteriore rispetto alla esclusione dalla gara ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Tale provvedimento costituisce, mediante l’anticipata liquidazione dei danni subiti dall’Amministrazione, un distinto rapporto giuridico fra l’Amministrazione e l’imprenditore.
Pertanto, è autonomamente impugnabile se ritenuto realmente ed esclusivamente lesivo, come nel caso di specie, dell’interesse dell’impresa".
Aggiunge, peraltro, il Collegio che nella vicenda in esame l’incameramento della cauzione è avvenuto senza nessuna valutazione circa l’entità della violazione commessa in concreto, la quale, seppure tardivamente, si è rivelata non fondata (il progettista incaricato possedeva i requisiti speciali prescritti dal bando di gara).
Sotto questo profilo, il TAR Lazio ha, quindi, condiviso l’assunto della società ricorrente circa la lieve entità della violazione commessa e conseguentemente della astratta possibilità per l’Amministrazione di non procedere all’escussione della cauzione.
Per tali motivi il giudice capitolino ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di escussione della cauzione.
Enrico Michetti
La Direzione
(13 aprile 2015)
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