Commissione di Garanzia
Scioperi, nuovi poteri contro le Amministrazioni che non rispettano gli accordi
In Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2015 la delibera che consente la trasmissione di informative agli organi di giustizia per fatti o comportamenti delle P.A. rilevanti dal punto di vista penale o erariale.
I tempi cambiano, ma scioperi, tumulti, proteste non si placano mai anche se, oggi, sono legati a motivazioni diverse da quelle dell'epoca ormai passata nella quale i settori dei servizi pubblici essenziali erano caratterizzati da assetti monopolistici e dalla produzione in proprio da parte delle amministrazioni dei servizi da svolgere in favore della collettivita'.
Con l'avvio del processo di privatizzazione delle aziende di diritto pubblico e, sopratutto l'intensificarsi dei sistemi di liberalizzazione delle attivita' economiche, si e' assistito ad una progressiva riorganizzazione dei processi produttivi dei servizi e ad una crescente esternalizzazione delle attivita' di pubblico interesse ad altri operatori economici.
Tutto cambia e nell'attesa che cambi anche l'assento legislativo, la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si è fatta parte diligente per arginare quei fenomeni in cui i conflitti sorgono il più delle volte per la responsabilità delle pubbliche amministrazioni che, per esempio, non trasferiscono alle imprese erogatrici di servizi pubblici le risorse finanziarie concordate (in caso di appalto o concessione), ovvero dovute (in caso di affidamento diretto) e determinano, non di rado, l'insolvenza e, quindi, l'incapacita' di soddisfare finanche le obbligazioni retributive del personale.
Il fenomeno, che riguarda sopratutto settori, come quelli dell'igiene urbana e del trasporto pubblico locale, è stato attenzionato dalla Commissione di Garanzia che, nella seduta del 19 gennaio, ha ritenuto che la norma di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, possa comunque essere interpretata, estensivamente (senza violare i confini letterali), nel senso di consentirne l'applicazione anche nei confronti dei soggetti terzi rispetto alle parti del rapporto di lavoro, laddove non sia possibile ravvisare alcuna diversita' di carattere sostanziale tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario del servizio e, pertanto, quando quest'ultimo costituisca una sorta di derivazione organica del primo.
Quindi, con la delibera in esame la Commissione ha ritenuto che l'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, vada inteso nel senso che la Commissione, previo accertamento delle relative responsabilita' in ordine all'insorgenza o aggravamento del conflitto, puo' rivolgere la delibera di invito anche alle amministrazioni pubbliche che hanno affidato l'erogazione del servizio ad imprese solo formalmente distinte da esse e sulle quali esercitano un controllo diretto e penetrante.
Scarica la delibera
Enrico Michetti
La Direzione
(4 febbraio 2015)
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