Consiglio di Stato
Le risultanze del catasto non hanno un definitivo valore probatorio
Per la determinazione dell'effettiva proprietà di un bene, le risultanze catastali hanno una valenza solo sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti traslativi. I principi stabiliti nella sentenza del 5 gennaio 2015.
La vicenda giunta all'esame della Sesta Sezione del Consiglio di Stato riguarda il ricorso in appello proposto dalla proprietaria di un immobile contro la sentenza del T.A.R. della Calabria con cui è stato respinto il ricorso contro gli atti con cui il Comune ha ordinato la demolizione di un cancello esistente in loco da alcuni anni e che chiude una pubblica via.
In particolare il provvedimento demolitorio impugnato in primo grado risultava viziato in quanto il Comune appellato si era limitato a risolvere in poche battute la questione del carattere pubblico o meno della porzione di area in questione, senza consentire all’appellante di interloquire attraverso propri contributi nel corso del procedimento ed affermando – in ultima analisi – che la sola esistenza di una differenza fra lo stato di fatto rilevato e le risultanze catastali fosse da sola idonea a deporre nel senso del carattere pubblico dell’area in parola.
Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5 del 5 gennaio 2015 ha ritenuto che un accertamento tanto complesso quale quello all’origine dei fatti di causa, non avrebbe potuto essere concluso in sostanziale assenza di qualunque istruttoria e sulla base soltanto di un raffronto con le risultanze catastali.
A tacer d’altro, secondo il Collegio, l’operato del Comune appellato si è in tal modo posto in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della determinazione dell’effettiva proprietà del bene, alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un definitivo valore probatorio, bensì una valenza meramente sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti traslativi in quanto contenenti utili indicazioni in ordine all’estensione dei fondi confinanti (sul punto –ex plurimis -: Cass. Civ., II, 23 dicembre 2004, n. 23933).
Conclude sul punto il Consiglio di Stato che il mancato coinvolgimento nel corso della fase procedimentale dell’appellane (la quale avrebbe potuto fornire al riguardo un apporto sicuramente rilevante) e la mancata, previa acquisizione dei titoli di provenienza costituisce certamente elemento idoneo a viziare i provvedimenti finali adottati dal Comune.
Già per tale ragione la sentenza del giudice di primo grado è stata ritenuta meritevole di riforma per non aver rilevato i rilevanti profili di illegittimità che viziavano i provvedimenti impugnati.
Enrico Michetti
La Direzione
(6 gennaio 2015)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.
Follow @quotidianopaComunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.
La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.
Newsletter Quotidiano della P.A.
Incorpora le Notizie del QPA
Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.
Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito: