Stazioni appaltanti
Durc on line e sportello unico: le precisazioni sulla procedura
Testo congiunto emesso da Inps, Inail e CNCE a seguito degli errori commessi nelle richieste dal 1° luglio.
Sul sito istituzionale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è stato pubblicato il Messaggio n. 4580 del 6 luglio, che fa riferimento ad un “testo congiunto INPS INAIL CNCE”. Nel Messaggio si precisa che - a seguito dell’avvio del nuovo servizio Durc On Line - sono stati effettuati alcuni adeguamenti in www.sportellounicoprevidenziale.it e sono state disabilitate le richieste di DURC finora previste.
L'INPS evidenzia che, nonostante l’avviso pubblicato nell’home page dell’applicativo, nella giornata del 1° luglio alcuni utenti, soprattutto stazioni appaltanti, hanno continuato ad effettuare richieste di Durc selezionando le nuove tipologie disponibili, indicando dati incongruenti con le stesse.
Per impedire l’inoltro di ulteriori richieste anomale alle ore 18,30 del 1° luglio 2015 l’applicativo è stato reso disponibile agli utenti esterni per la sola consultazione. L’home page visualizzabile attualmente è riportata nell’allegato 1 (consultabile cliccando sul testo integrale del Messaggio).
Come specificato nell’avviso, per tutte le richieste con data 1° luglio 2015 pervenute tramite Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie disciplinate dall’art. 9, comma 1, del D.M. 30.1.2015 non deve essere effettuata alcuna istruttoria e non sarà emesso alcun certificato, in quanto gli utenti devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc On Line.
Non sarà emesso alcun certificato nemmeno per le richieste inoltrate dagli utenti tramite Sportello Unico prima delle ore 9 del 1° luglio, utilizzando le tipologie (appalti pubblici, lavori edili privati, attestazioni SOA, ecc.) previste prima del rilascio dell’ultima versione dell’applicativo.
Nel prosieguo del Messaggio, si fa riserva di notizie circa la ripresa dell’operatività di Sportello Unico, che dovrebbe rimanere attivo in via transitoria non oltre il 1° gennaio 2017 esclusivamente per le verifiche di regolarità contributiva in presenza di certificazione di crediti, per il pagamento di fatture relative a debiti della P.A. scaduti al 31.12.2012, per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari di cui al D.Lgs. 109/2012 e per la ricostruzione privata in Abruzzo.
Vengono poi descritti gli adeguamenti apportati all’applicativo con la versione 4.0.1.34 per le richieste di Durc - temporaneamente inibite - previste dall’art. 9, comma 1 del decreto, già illustrate al paragrafo 6 della circolare Inail 61/2015 e al paragrafo 8 della circolare Inps 126/2015 (vedasi testo integrale del Messaggio)
Nel CIP e nel DURC è riportata sempre la descrizione della casella selezionata, cioè DURC con certificazione crediti P.C.C., DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012, DURC regolarizzazione extracomunitari, DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo o DURC art.9 co.2 DM 30.1.2015.
I DURC emessi con esito regolare riportano la dicitura “Il presente certificato ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e non può essere utilizzato per finalità diverse da quella per cui è stato rilasciato”.
Contestualmente sono state disabilitate tutte le richieste di DURC previste in precedenza ed elencate nel Messaggio.
Nello stesso Messaggio, inoltre, si precisa che le richieste di regolarità ancora in istruttoria riguardanti le verifiche di autodichiarazioni, nelle quali le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti hanno indicato la data alla quale deve essere verificata la regolarità stessa, devono essere definite con esito regolare se alla data indicata nella richiesta:
1. risultano rateazioni concesse dagli enti ovvero dagli Agenti della riscossione, sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito e che sia stata accettata dagli Enti, crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso e in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza (salva l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999) o infine risultano crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario (ipotesi previste dall’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) del decreto);
2. risulta uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge (art. 3, comma 3, del decreto);
3. risultano sussistenti i requisiti previsti in presenza di procedure concorsuali (art. 5 del decreto). Resta fermo che, stante la portata generale della previsione di cui all’art. 4, comma 1, del D.M., l’eventuale situazione di irregolarità rilevata in sede di verifica alla data indicata nella richiesta, comporterà l’attivazione del procedimento di regolarizzazione come disciplinato dalla medesima norma.
L’intervenuta regolarizzazione, nei termini precisati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8 giugno 2015, consentirà l’attestazione della regolarità.
Per saperne di più: Vai al messaggio integrale con gli allegati
Fonte: INPS
Moreno Morando
(7 luglio 2015)
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