Consiglio dei Ministri
Riforma fiscale: prosegue l'esame preliminare dei decreti attuativi
La legge 11 marzo 2014 n.23 ha delegato l'Esecutivo ad introdurre disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito, venerdì 17 luglio 2015, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi.
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha svolto il secondo esame preliminare di tre schemi di decreti legislativi attuativi della legge di riforma fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23), che delega il governo ad introdurre disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
I provvedimenti hanno recepito gran parte delle indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari ed ora tornano alle Camere per l’acquisizione dei pareri definitivi.
Decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese
Accogliendo una indicazione del Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha introdotto una norma volta ad incentivare fiscalmente il rientro in Italia di lavoratori con qualifiche elevate. La disposizione prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano beneficiano per tre anni di una riduzione del reddito imponibile del 30%.
Possono accedere all’incentivo i soggetti che nei cinque anni precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta una alta specializzazione e il titolo di laurea.
Il decreto legislativo, nel suo complesso, intende rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
Il decreto introduce, tra l'altro, anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano.
Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione.
La risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.
Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica)
Le principali novità introdotte, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni parlamentari, riguardano un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture.
Confermate le altre misure del decreto legislativo che si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano la fatturazione elettronica, In particolare, il decreto legislativo:
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prevede in via opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture (e relative variazioni), emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio;
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rende disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, da parte dell’Agenzia delle entrate, il servizio base il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura, il suo invio e la conservazione delle fatture elettroniche;
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rende disponibile, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA (da individuare con apposito DM, sentite le associazioni di categoria anche nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica) il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche già utilizzato per gli scambi con la P.A;
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si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.
Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black lists’ e i contratti di leasing. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.
Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance.
Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di accertamento, il dlg contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Un’altra novità introdotta con il secondo esame preliminare del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta ‘Voluntary Disclosure’. Si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.
Confermate le disposizioni sull’abuso del diritto e l’elusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).
I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:
-l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali
-la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
-la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.
Per saperne di più: vai al testo integrale del Comunicato
Fonte: Governo
Moreno Morando
(20 luglio 2015)
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