Appalti
Gare, la notifica del riscorso va effettuata alla costituenda ATI
La sentenza del Consiglio di Stato del 4 maggio 2015 scioglie i dubbi in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito.
Se è necessario impugnare un provvedimento amministrativo nei confronti, oltre che dell’Amministrazione che ha bandito una gara, anche di un controinteressato, rappresentato da un’Ati costituenda, il relativo ricorso giurisdizionale a chi va notificato per non incorrere in una causa di inammissibilità dell’azione?
Risolve il quesito il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione depositata il 4 maggio 2015.
Secondo il Supremo Consesso, nelle controversie in tema di gare pubbliche la notificazione del ricorso alla sola impresa capogruppo e mandataria della costituenda ATI è sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 41 c.p.a. (tra varie, Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n.3752), in ragione del vincolo che astringe le imprese raggruppande.
Infatti, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, che la legge ha ammesso a partecipare alle gare, vale il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all’impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento.
Da tale principio, che identifica nell’impresa capogruppo il punto di riferimento unitario di una costituenda ATI e dal relativo fondamento giuridico, costituito dall’essere dotata – la stessa capogruppo – di uno speciale potere di rappresentanza conferitole dalle imprese raggruppande attraverso l’impegno a stipulare mandato collettivo speciale (art. 37, comma 8, Codice dei contratti), inteso come preliminare di mandato sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancata realizzazione dell’evento dell’aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento temporaneo, si deduce che la notifica del ricorso all’impresa capogruppo di un’ATI si rivela sufficiente al fine dell’esatta instaurazione del contraddittorio e della valida instaurazione del giudizio.
D’altra parte, anche la giurisprudenza più rigorosa (si veda Cons. Stato, V, 19 giugno 2006, n.3579), ritiene che l’omessa notifica del ricorso a tutte le imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo potrebbe integrare al massimo la nullità (non già l’inesistenza) dell’atto introduttivo, considerata la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti di cui la mandataria è investita, con la conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. richiamato per effetto del c.d. rinvio esterno dal cod. proc. amm., per effetto della costituzione in giudizio delle suddette imprese.
Nel caso di specie, pertanto, dove si era appunto verificata, comunque, la costituzione in giudizio della mandante, che si è difesa con memoria diffusa sulla questione di merito, il Collegio ha ritenuto essersi verificata una causa di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Rodolfo Murra
(5 maggio 2015)
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