Anticorruzione
Chiarimenti sul Regolamento in materia di vigilanza
Cantone, con un comunicato, ha focalizzato l'attenzione sugli esposti anonimi e sui termini di avvio del procedimento.
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, con un comunicato del 28 aprile 2015, depositato presso la Segreteria dell’A.N.AC. il 7 maggio, è intervenuto sui criteri interpretativi riguardanti il Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014 ed entrato in vigore il successivo 30 dicembre dello stesso anno.
Cantone sottolinea che, nei primi mesi di attuazione del Regolamento in oggetto, sono emersi alcuni problemi interpretativi, che possono essere agevolmente risolti senza procedere ad una modifica del Regolamento medesimo, ma con una rilettura, anche sistematica dell’articolato di cui si compone e che nel comunicato vengono specificamente indicati.
Il primo quesito ermeneutico, secondo il Presidente dell’A.N.AC, riguarda la gestione degli esposti anonimi. L’art. 3, comma 3 del Regolamento – ispirato ai principi generali dell’Ordinamento giuridico, esplicitati in particolare nel codice di procedura penale, di chiara “svalutazione” di denunce ed esposti che non siano riconducibili ad una persona determinata – stabilisce, quale regola generale, che “Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell’Unità organizzativa competente per materia”.
E’ utile precisare, sottolinea Raffaele Cantone, che vanno considerati anonimi non solo gli esposti che non rechino alcuna sottoscrizione o ne rechino una illeggibile, ma anche quelli che, pur apparendo riferibili ad un soggetto, non consentono comunque di individuarlo.
In questa prospettiva, non è necessario (anche se è di sicuro opportuno) che il soggetto che invia un esposto all’Autorità alleghi la fotocopia di un documento identificativo; è, invece, indispensabile che questi precisi le sue generalità, in modo da poter essere identificato ed eventualmente interpellato dagli uffici.
La disposizione regolamentare - sostiene ancora il Presidente dell’Anticorruzione - individua una limitata possibilità di un utilizzo degli atti non riconducibili ad un soggetto individuato.
La regola generale è che essi debbano essere archiviati; e questo principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità.
L’eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono stati assegnati, elemento quest’ultimo, che come emerge chiaramente dall’indicazione della norma regolamentare, va valutato con particolare rigore.
La preventiva e molto rigorosa selezione degli anonimi effettuata dai dirigenti degli uffici di vigilanza dovrebbe consentire che ai due uffici da ultimo indicati giungano un numero molto limitato di atti.
In ogni caso, a cadenza semestrale, i dirigenti degli uffici di vigilanza, sottolinea Cantone, dovranno informare, comunque, il Consiglio in modo sintetico degli esposti anonimi archiviati.
Il secondo aspetto problematico del Regolamento riguarda la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 9, comma 1, nella parte riguardante i termini di avvio del procedimento.
I chiarimenti forniti nel comunicato, dove si precisa che si tratta di termini ordinatori, si ispirano ad una esigenza di semplificazione delle attività degli Uffici, per evitare che, in presenza di un numero elevatissimo di atti ad essi assegnati, siano gravati dall’onere di comunicare a tutti gli istanti l’eventuale archiviazione del procedimento.
Comunicato del Presidente del 28 aprile 2015
Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 09 dicembre 2015
Moreno Morando
(8 maggio 2015)
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