Parlamento
Il "ddl anticorruzione" è legge
Approvata definitivamente la norma che inasprisce le pene per alcuni reati contro la P.A. e reintroduce il reato di falso in bilancio.
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge n. 3008 sull'introduzione di nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio: il c.d. ddl “anticorruzione”. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si riporta una breve sintesi di alcuni fra gli aspetti più significativi della legge.
In sostanza:
- la nuova norma aumenta le pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter del codice penale, già punito con la reclusione da 4 a 10 anni), aumentandola da 6 a 12 anni;
- la pena della reclusione per l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p., che oggi prevede la pena da 3 a 8 anni) è stata innalzata “da 6 a 10 anni e 6 mesi;
- il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - che oggi prevede da 4 a 8 anni) sarà punibile con la reclusione da 6 a 10 anni;
- la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, ora da 1 a 5 anni) potrà essere punita con una pena da 1 a 6 anni;
- il peculato (art. 314 del codice penale, che ora prevede la reclusione da 4 a 10 anni) sarà punibile con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.
Da segnalare che il Legislatore - per quanto riguarda la concussione (art. 317 c.p.) - ha deciso di ricomprendere anche l'incaricato di un pubblico servizio, così come, in effetti, era già previsto nella versione precedente alla c.d. Legge Severino (n. 190/2012).
La nuova legge prevede una nuova circostanza attenuante per la “collaborazione processuale” (art. 323-bis cp.), in riferimento ai responsabili di delitti contro la p.a. (articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale) che si adoperino efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e forniscano concreta collaborazione. Nei casi specificamente previsti, potranno contare su una riduzione da 1/3 fino a 2/3 della pena.
E' stato modificato anche l'art. 165 del codice penale, condizionando la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p., al risarcimento, alla riparazione del danno ed alle specifiche attività previste nella nuova versione approvata.
Nello stesso tempo, si sottolinea che la nuova norma “anticorruzione” subordina la possibilità di accedere al patteggiamento (art. 444 del codice di procedura penale) alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
Il “falso in bilancio” torna al passato e diventa punibile come delitto. In particolare, “ le false comunicazioni sociali” nella nuova versione dell'art. 2621 del codice civile saranno soggette alla pena della reclusione da 1 a 5 anni. Mentre “la false comunicazioni sociali delle società quotate” (art. 2622 c.c.) saranno punibili con la pena da 3 a 8 anni.
La nuova legge prevede anche pene ridotte (da 6 mesi a tre anni) se i fatti che attengono al “falso in bilancio” sono di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), tenendo conto della natura e delle dimensioni della società. Previste anche disposizioni in relazione alle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Moreno Morando
(22 maggio 2015)
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