Corte dei Conti
Condannato ispettore del lavoro per danno all'immagine della P.A.
False attestazioni su visite ispettive mai effettuate. La sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Lombardia n. 24/2015.
Con sentenza n.24/2015 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Lombardia, ha condannato una dipendente R.P.L., del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, al pagamento di una somma di euro 4.676,78 comprensiva della somma riconosciuta quale danno all'immagine patito dal Dicastero suddetto, oltre al pagamento relativo alla rivalutazione ed interessi legali, a favore dello stesso Ministero.
Il giudizio ha tratto origine da due note con le quali la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova ha trasmesso, rispettivamente la sentenza penale 479/08 emessa dal Tribunale di Mantova, di condanna, per una serie di truffe relative a mansioni non effettivamente espletate. Con la seconda nota il medesimo Ufficio del Lavoro ha trasmesso la sentenza n. 941/2010, della Corte di Appello di Brescia, di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza di primo grado. Infine la Cassazione si è pronunciata, al riguardo, sulla inammissibilità del ricorso dell'imputata.
La Vicenda
L'Ing. R.P.L., all'epoca capo della unità organizzativa, deputata alla vigilanza tecnica, ed incardinata nella Direzione provinciale del lavoro di Mantova, è stata imputata e condannata per una pluralità di episodi illeciti consistenti nelle "false attestazioni" circa la reale effettuazione di "visite ispettive" presso ditte della provincia di Mantova, al fine di accertare la sussistenza di condizioni per l'esonero delle medesime, dagli obblighi assunzionali previsti per il cosiddetto "collocamento obbligatorio" dei lavoratori appartenenti alle categorie protette. Tale attività sarebbe stata svolta non recandosi in loco, presso le ditte destinatarie delle verifiche, pur assentandosi, l'ispettore del lavoro, dall'Ufficio e inducendo, pertanto, in errore, l'Amministrazione che "liquidava" importi, a fronte di specifiche attestazioni, per le previste indennità di missione.
Per tali fatti la Dpl di Mantova ha attivato uno specifico "procedimento disciplinare" nei confronti della dipendente, che si concludeva con la "sanzione disciplinare" di sospensione dal servizio per quattro mesi e dieci giorni avvenuta con provvedimento n. 29 del 29/11/2005 e poi, l'ispettrice, riammessa in servizio con provvedimento n. 936 del23/11/2010.
La Procura regionale della Corte dei Conti ha invitato la convenuta a presentare deduzioni difensive che sono state quindi esibite dalla stessa in data 9/1/2014.
Argomentazioni della convenuta:
E' stato ammesso di aver svolto attività ispettiva presso ditte diverse da quelle contemplate nel "programma di servizio" stabilito dalla Direzione della Dpl nonchè la mancata annotazione delle stesse ispezioni, nei piani di lavoro, causata da un amera dimenticanza. Tale attività ispettiva veniva svolta, come da prassi in uso, tra gli ispettori del lavoro, in assenza di autovetture di servizio, comunque utilizzando il mezzo proprio ancorchè, la vigilanza stessa, fosse riconducibile e quindi rientrante, tra le mansioni proprie dell'ispettrice.
Anche il danno all'immagine è stato contestato, dalla convenuta, in quanto la stessa è stata comunque riammessa in servizio dall'Amministrazione dopo il periodo di sospensione.
La sentenza della Corte dei Conti:
Il Collegio, concordando con la Procura, ritiene che l'attività posta in essere, "al di fuori della programmazione d'ufficio" attuata dal Dirigente, sulla quale il funzionario deve attenersi, lede la garanzia di buon andamento nonchè l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel delicato settore delle ispezioni e controlli sulle attività produttive, nel rispetto di una priorità di azione, nella trasparenza circa l'individuazione delle ditte da controllare, nonchè il coordinamento necessario tra i coesistenti organi di vigilanza.
La Corte riconduce la presenza e la quantificazione di danno all'immagine verificando una grave lesione del prestigio dell'Amministrazione di appartenenza anche rifacendosi a precedenti giudizi della Corte dei Conti ( Sez. Giur. Lazio 439/03; Sez. Giur. Lombardia 284/08).
Il punto fondamentale, è bene sottolinearlo, è l'attività posta in essere dalla figura dell'ispettore del lavoro che non può essere svolta, assolutamente, al di fuori dell'atto programmatorio, di cui è responsabile il vertice amministrativo delle Direzioni territoriali del Lavoro, nella presona del Direttore pro tempore, fondamentale per porre in essere una azione sinergica e coordinata con le altre entità ispettive in materia lavoristica della sicurezza del lavoro e fiscale, appartenenti ad Amministrazione ed Enti quali: Inps, Inail, Guardia di Finanza, Carabinieri, Asl, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale.
Ogni intervento ispettivo deve "essere tracciabile" e minuziosamente riconducibile sui conseguenti verbali ispettivi, per dare certezza del diritto e conseguentemente dell'azione amministrativa e sanzionatoria che verrà posta in essere anche nella veste, ricoperta dagli ispettori del lavoro, di soggetti titolati all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.
Infine, è bene sottolinearlo, le modalità di intervento e le tecniche ispettive in uso al corpo dell'ispettorato, incardinato nel Ministero del Lavoro e/o presso altre Amministrazioni, dovrebbero essere scevre da azioni poste in essere in modalità disarticolate, al di fuori di programmazioni nazionali e territoriali, sugli obiettivi da raggiungere, qualitativamente e quantitativamente, a livello nazionale come anche territoriale, nochè eventuali programmazioni di interventi ponderati su settori definiti, distretti industriali specifici, che non possono essere lasciati, in maniera assoluta, ad iniziative personalistiche, che potrebboro, altresì, condurre rischiosamente anche a fenomeni di eventuale natura corruttiva.
Stefano Olivieri Pennesi
(11 marzo 2015)
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