Danno erariale
Lo Stato si riprende gli stipendi illeciti dei dipendenti
La Corte dei Conti condanna due dirigenti dellINPS per aver mantenuto dei dipendenti oltre i limiti di tempo a mansioni superiori (con stipendi maggiori). Lo scatto di mansioni doveva essere solo in via provvisoria per consentire temporanee assenze di organico.
Quando si verificano pressanti esigenze di profonda riorganizzazione di un Ente, spesso bisogna costituire nuovi uffici per far fronte a nuove competenze e nuove funzioni. Spostare dei dipendenti e offrire uno scatto di mansioni è lecito, (in attesa di un nuovo concorso pubblico e per breve tempo) ma solo se vengono rispettati rigorosi presupposti di legge. Il tutto al fine di garantire il rispetto delle regole sulla organizzazione amministrativa.
Questo, in breve, è quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sezione Lazio che, con sentenza n. 665/2014 del 10 settembre, ha condannato due dirigenti al risarcimento in favore dell’ INPS (ex INPDAP) a € 200.000,00 per aver permesso delle illecite liquidazioni stipendiali che traevano titolo da incarichi di reggenza conferiti oltre i limiti di legge.
In base alla normativa (D.lgs. n. 165/2001) è consentita l’assegnazione a mansioni superiori solo temporaneamente, se necessitata da obiettive esigenze di servizio, nel caso di vacanza del posto in organico e per un periodo di non più di sei mesi, ovvero con proroga di ulteriori sei mesi, a condizione che nel frattempo siano state bandite le procedure selettive per la copertura del posto vacante.
In caso di violazione dei predetti limiti nell’assegnazione del dipendente a mansioni proprie della qualifica superiore, l’assegnazione è nulla, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, e la violazione costituisce causa di responsabilità amministrativa a carico del funzionario che ha disposto l’assegnazione nulla.
Secondo la tesi della procura, accolta dai giudici, “differenze retributive corrisposte aventi titolo nella assegnazione nulla per violazione dei predetti limiti di legge, costituiscono danno erariale per il relativo importo, dovendosi escludere qualsiasi possibilità di compensazione del danno con un preteso utile derivante dall’espletamento delle superiori mansioni, poiché non possono ritenersi utili prestazioni rese in violazione di un divieto di legge”.
Le mansioni superiori dei lavoratori (stipendiati correttamente quindi) sono proseguite dal 2000 al 2005 e, come si legge nel provvedimento decisivo della causa, oltre alla mancata previsione del termine temporale di durata dell’incarico nelle determinazioni in questione, il danno si è prodotto anche a causa della cattiva gestione del rapporto che si era così creato, non essendo, alla scadenza dei sei mesi, intervenuto alcun atto di restituzione dei dipendenti alle rispettive mansioni.
A parziale discolpa dei due dirigenti condannati (il Direttore Generale è stato assolto, rientrando le decisioni nei pieni poteri dei dirigenti inferiori), le gravi carenze di organico a cui era necessario sopperire (per incarichi dirigenziali di seconda fascia).
Per questo motivo, la richiesta iniziale di risarcimento del danno, pari a 749.539,32 € (somma complessiva per quanto liquidate a titolo di differenze retributive per le superiori mansioni, più spese) è stata ridotta notevolmente (200.000 €).
Ammonisce il giudice ribadendo che “nel meccanismo di legge, l’attribuzione di superiori mansioni dirigenziali è provvedimento temporaneo proprio perché è preordinato esclusivamente a consentire la copertura di carenze di organico durante il periodo strettamente necessario (valutato ex lege in sei mesi-un anno) per indire ed espletare le ordinarie procedure per la loro copertura.
La regola per assunzione di specifici profili professionali tramite concorsi costituisce, infatti, una regola generale, a garanzia della quale e' posto il divieto di attribuzione stabile a mansioni superiori.
Per approfondire e scaricare la sentenza www.gazzettaamministrativa.it
Luca Tosto
(12 settembre 2014)
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