Diritto di accesso
Il Durc è mio!
La curiosa controversia tra una Cassa edile ed il suo ex Presidente. La sentenza del Consiglio di Stato del 17.4.2015.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad occuparsi di una controversia davvero singolare in materia di diritto di accesso, ribadisce in parte principi pacifici ma non risolve tutti i dubbi che gli erano stati sottoposti.
La vicenda è la seguente: un ex presidente di una Cassa Edile, avendo interesse a ricostruire la consistenza dell’attività prestata a favore dell’Ente, onde richiedere – eventualmente anche in via giudiziale – il pagamento delle conferenti spettanze economiche, faceva istanza di accesso per ottenere copia di tutti i DURC sottoscritti e rilasciati. La Cassa replicava comunicandogli il numero (peraltro approssimativo) dei documenti ma non intendeva rilasciargliene copia.
Il TAR Toscana adito dall’ex presidente riteneva non sussistere un diritto soggettivo ad acquisire la copia dei singoli DURC una volta che l’interessato era stato messo a conoscenza del loro numero, allegando anche il fatto che il rilascio dei relativi documenti vede il presidente della Cassa limitarsi ad un’attività di sottoscrizione senza svolgere alcuna istruttoria al riguardo.
I giudici di appello hanno osservato che in tema di accesso è sufficiente che la documentazione richiesta costituisca in astratto un mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, essendo l'accesso diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, apprezzabile a prescindere dall’ammissibilità e fondatezza della pretesa sottostante cui esso si correla. La giurisprudenza è consolidata, del resto, nel senso che l’autonomia del diritto di accesso rispetto alla sottostante situazione soggettiva (cfr. C.d.S., Ad.Pl., 24 aprile 2012, n. 7) impone di prescindere da una verifica ex ante della fondatezza della eventuale controversia che la parte richiedente intenderebbe in prospettiva promuovere avvalendosi degli atti domandati in ostensione (cfr. C.G.A., 25 gennaio 2013, n. 44), in quanto non compete certo all’Amministrazione, richiesta in concreto di dare accesso, compiere apprezzamenti in ordine alla fondatezza della relativa pretesa sostanziale (cfr. ad es. C.d.S., IV, 6 agosto 2014, n. 4209; VI, 28 marzo 2013, n. 1835).
Tuttavia nel singolo caso di specie la V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 17 aprile 2015, pur opinando che, quanto meno in linea astratta, il diritto ad acquisire copia dei DURC potrebbe sussistere, ha affermato che da parte dell’appellante non è stata fatta constare, invero, l’esistenza di un puntuale e specifico interesse alla materiale ostensione dei “singoli” D.U.R.C. firmati, la cui consegna peraltro dovrebbe essere preceduta dall’attivazione del contraddittorio con le parti controinteressate, per la doverosa tutela della loro riservatezza. La parola fine, quindi, nella contesa tra l’ex Presidente e la Cassa Edile toscana, non è ancora stata scritta.
Rodolfo Murra
(19 aprile 2015)
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