Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sull'obbligo di fatturazione dei medici in convenzione con il S.S.N.
In particolare, la Ris. n. 98/E 2015 riguarda i dottori di medicina generale operanti con il Servizio Sanitario Nazionale, che si collocano in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata.
Con la Risoluzione N. 98/E del 25/11/2015, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della “Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972”.
In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica sull’argomento sopra richiamato, concernente l’interpretazione dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972, è stato posto il seguente QUESITO:
stanti le modifiche normative recate dall’articolo 1, commi 209-213 della legge n. 244 del 2007 in riferimento agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni – nonché dal D.M. n. 55 del 2013 che vi ha dato attuazione – la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, di seguito “FIMMG” o “l’istante”, pone il dubbio dell’applicazione di tali novità ai rapporti tra i suoi associati e le Aziende Sanitarie Locali.
In particolare, i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale – attività che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla stessa convenzione con il SSN (di orario, retribuzione, presenza, ecc.) – ricevono mensilmente da parte dell’Azienda Sanitaria competente per territorio un cedolino, nel quale sono riepilogate tutte le voci che entrano a far parte della propria remunerazione mensile e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata.
Alla luce di questo elemento, sino ad ora, i medici non hanno mai emesso fattura per i compensi ricevuti e la FIMMG ritiene che nei loro confronti non vi sia l’obbligo di emissione di fatture elettroniche.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, di modifica della direttiva 2006/112/CE, ha recato molteplici novità per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione ai fini IVA, recepite dal legislatore italiano con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).
Per la precisione, gli interventi di recepimento si sono incentrati sugli articoli 21 e 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, con specifico riferimento alla fatturazione elettronica ed alla conservazione dei relativi documenti.
Cardine ricavabile dalla normativa comunitaria e da quella nazionale è la piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche e dunque, in prospettiva, la rimozione di ogni vincolo che a ciò possa frapporsi (si vedano, in proposito, le precisazioni già fornite dall’Agenzia scrivente con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, nonché le circolari n. 12/E del 3 maggio 2013 e n. 18/E del 24 giugno 2014).
Rimandando alle citate circolari per l’individuazione nel dettaglio degli elementi caratterizzanti le fatture elettroniche, si osserva che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.
Con specifico riferimento alla fatturazione PA, va precisato, peraltro, che sebbene abbiano previsto una modalità obbligatoria di fatturazione, le disposizioni emanate non hanno introdotto, per quanto qui interessa, nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione ex articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili (si vedano, ad esempio, gli articoli 22 e 73 del citato D.P.R. n. 633).
Dunque, richiamando quanto affermato in situazioni similari, devono ritenersi tutt’ora valide le indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974, a mente del quale:
«Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l'ente».
Alla luce di quanto sopra, laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
Per saperne di più:
vai al testo integrale della Risoluzione n. 98/E 2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
Moreno Morando
(26 novembre 2015)
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