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Corte di Cassazione

Sms petulanti: niente reato di molestie per la ex se il coniuge separato si sottrae agli obblighi verso i figli

I principi sanciti nella sentenza della Prima Sezione Penale n. 26776/2016.

Era stata condannata alla pena di euro 300 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore dell'ex marito (costituitosi parte civile) per il reato di cui all'art. 660 del codice penale (Molestia o disturbo della persona) "perché per petulanza con telefonate ed SMS continue ed anche notturne, recava molestia al coniuge separato". 
 
Le indagini erano originate dalla denuncia presentata dall'ex coniuge che aveva riferito di aver ricevuto per più di un mese telefonate ripetute e messaggi disturbanti da parte della moglie separata, nonostante avesse cambiato più volte numero di telefono. Le telefonate ed i messaggi, avente tutti, tranne uno, per oggetto il rapporto con i figli, erano disturbanti e proseguivano nonostante il divieto imposto alla ex moglie. 
 
Per il giudicie di prime cure non vi erano dubbi: la frequenza e la continuità delle telefonate dimostravano che il mezzo telefonico era stato utilizzato non per uno scopo normale di comunicazione, ma per esercitare un indebito disturbo al ricevente. 
 
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 26776 pubblicata il 28.6.2016 ha annullamento la sentenza di condanna, senza rinvio, perché il fatto non sussiste in quanto nel comportamento posto in essere dalla ex moglie non è evidenziabile un fine di petulanza, né tantomeno un biasimevole motivo.  
 
Occorre, infatti, sapere che in base alla giurisprudenza più recente la disposizione di cui all'art. 660 del codice penale punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, ma ai fini della sussistenza del reato è necessario:
 
- che il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone "o per altro biasimevole motivo", ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza.
 
- che per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, vi sia la coscienza e volontarietà della condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e, quindi, l'elemento psicologico del reato sussiste anche quando l'agente esercita (o ritiene di esercitare) un suo diritto, quando il suo comportamento nei confronti del soggetto passivo si estrinsechi in forme tali da arrecargli molestia o disturbo, con specifico intento di ottenere, eventualmente per vie diverse da quelle legali, il soddisfacimento delle proprie pretese. La fattispecie richiede sotto il profilo soggettivo la volontà della condotta e la sua direzione verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà.
 
Sulla base di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il giudice nella sentenza impugnata ha ammesso che le ragioni dell'imputata a ricercare il contatto con il marito separato riguardavano problematiche con i figli e ragioni economiche connesse al mancato pagamento della somma versata in sede di separazione personale, ma ha considerato integrato il reato avendo di mira gli effetti che da essa erano rifluiti nella sfera della persona offesa che "non gradendo le chiamate le interrompeva".
 
Tale ragionamento - ad avviso della Corte - non rispecchia il contenuto della norma che è incentrato sulla molestia dell'atto e non sulla percezione che di esso ha il destinatario. Cosicchè, una volta riconosciuto che le telefonate e gli sms vertevano "su questioni non futili e di rilevante interesse per i figli" è illogico definirle petulanti e fonti di disturbo, come se fosse giustificabile il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi a suo carico (economici e di assistenza) rifiuti ogni colloquio con il coniuge separato.
 

La Direzione

(18 luglio 2016)

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