Corte di cassazione
Rinvenimento fortuito di beni culturali: la differenza tra scopritore e detentore a fini penali
Se la scoperta è avvenuta precedentemente da altri, l'attuale detentore non risponde di omessa denuncia.
Con sentenza del 2 luglio 2015 il Tribunale di Brindisi condannava alla pena di € 3.000,00 di ammenda un cittadino italiano per il reato di omessa denuncia del rinvenimento fortuito di beni culturali (si trattava di un affresco del XV secolo) di cui all'art. 175, lett. b), D.L.vo n. 42 del 2004.
Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione, per avere la sentenza individuato in capo all'imputato la qualità di responsabile dell'omessa denuncia: tuttavia, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'affresco era stato già rinvenuto nel febbraio 2008, mentre l’imputato aveva assunto la gestione dell'immobile ove l’affresco era stato rinvenuto solo nel giugno del 2010; e, quindi, secondo la tesi difensiva su lui incombevano solo gli obblighi di conservazione e custodia, non anche di denuncia.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30383 del 18 luglio 2016, ha ritenuto fondato il ricorso.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che l'art. 175, lett. b), del Codice dei beni culturali individua due condotte alternative, consistenti nell'omessa denuncia e nell'omessa conservazione temporanea; mentre la posizione di garanzia a tutela dell'obbligo di denuncia entro ventiquattro ore è individuata dall'art. 90, comma 1, del Codice in capo a colui che "scopre", la posizione di garanzia a salvaguardia degli obblighi di conservazione e custodia è individuata dall'art. 90, comma 3, cit. in capo a "ogni detentore".
Vi è, dunque, una asimmetria tra lo “scopritore” dei beni di rilevanza culturale, sul quale grava l'obbligo di denuncia e, fino al momento della detenzione, gli obblighi di conservazione e custodia, ed il “detentore” dei medesimi beni, sul quale gravano soltanto gli obblighi di conservazione e custodia.
Peraltro, mentre la “scoperta” del bene denota un fatto la cui rilevanza, anche naturalistica, si esaurisce istantaneamente, la “detenzione” denota una situazione di disponibilità che si protrae nel tempo; ne deriva che mentre la posizione di garanzia dello “scopritore” incombe soltanto sul titolare originario della stessa, non potendo essere trasferita ad altri, per l'esaurimento della "situazione tipica" di fatto (la scoperta), la posizione di garanzia del “detentore” può essere trasferita dall'originario “scopritore” (in quanto anche “detentore”) ad altro soggetto che assuma la disponibilità, giuridica e materiale, del bene.
Rodolfo Murra
(24 luglio 2016)
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