Consiglio di Stato
Giudizio elettorale: celerità del rito e termini perentori
Il mancato rispetto del termine per impugnare e per depositare il ricorso nei principi sanciti dalla Quinta Sezione nella sentenza del 22.3.2016 n. 1190.
Sulla base di tale premessa i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come, in primo luogo non giova porre in evidenza, in senso contrario a quanto finora premesso, il fatto che il comma 4 dell’art. 130 non contenga alcuna qualificazione di perentorietà del termine per il deposito del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.
Infatti, ancorché il comma 1 della medesima disposizione, relativo al termine per impugnare, non è qualificato come perentorio, ciò nonostante non si dubita che dal mancato rispetto di esso derivi l’irricevibilità del ricorso. In realtà questa conseguenza è espressamente prevista dal Codice del processo amministrativo, e precisamente dal combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 1, lett. a), contenuti nel I libro del Codice «disposizioni generali», dunque valevoli anche per il contenzioso elettorale, e a tenore dei quali, rispettivamente, il termine per impugnare è qualificato come decadenziale ed il suo mancato rispetto è appunto sanzionato con la dichiarazione di irricevibilità.
La medesima dichiarazione in rito è prevista anche per il mancato rispetto del termine previsto per il deposito del ricorso, questa volta in virtù della combinazione del comma 4, dell’art. 130 con l’art. 45, comma 1, correttamente richiamato dal giudice di primo grado, ed il poc’anzi citato art. 35, comma 1, lett. a), del Codice, secondo cui il ricorso è irricevibile non solo se notificato ma anche se depositato tardivamente.
All’argomento di carattere testuale finora svolto, il Collegio poi ne aggiunge uno di ordine logico-sistematico, in base al quale sarebbe evidentemente irrazionale che in un rito improntato alla massima celerità quale quello elettorale non fossero applicabili le decadenze previste per l’ordinario giudizio di cognizione.
In tal senso il Consiglio di Stato ha richiamato il precedente giurisprudenziale che nel lumeggiare la funzione della perentorietà del termine previsto in generale per la costituzione in giudizio ha puntualizzato che la caratteristica in questione è «espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice» (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 68).
Ed infatti, in questa prospettiva il deposito del ricorso in segreteria «con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio» (così il comma 4 dell’art. 130) ha una funzione essenziale ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale, perché consente al giudice adito di verificare se il contraddittorio con le parti evocate in giudizio sia stato correttamente instaurato e tanto al primo quanto a queste ultime di prendere piena cognizione della controversia.
Fonte: Consiglio di Stato Sez. V sentenza del 22.3.2016 n. 1190
Enrico Michetti
La Direzione
(28 marzo 2016)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.
Follow @quotidianopaComunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.
La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.
Newsletter Quotidiano della P.A.
Incorpora le Notizie del QPA
Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.
Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito: