Condividi la notizia

Consiglio di Stato

Giudizio elettorale: celerità del rito e termini perentori

Il mancato rispetto del termine per impugnare e per depositare il ricorso nei principi sanciti dalla Quinta Sezione nella sentenza del 22.3.2016 n. 1190.

I giudizi di impugnazione delle operazioni elettorali devoluti alla giurisdizione amministrativa sono improntati a un criterio di celerità, il quale si manifesta in primo luogo nell’eccezionale dimezzamento del termine per proporre ricorso contro gli esiti delle elezioni (art. 130, comma 1, Cod. proc. amm.), oltre che di tutti i termini del procedimento, salvo quelli regolati da una specifica disposizione (comma 10 del citato art. 130), e quindi nella fissazione dell’udienza d’ufficio (comma 2). Le descritte caratteristiche di celerità del rito si correlano a loro volta all’esigenza di stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa e degli atti e dei rapporti di diritto pubblico derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni.
 
In questo quadro - precisa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22.3.2016 n. 1190 - è imprescindibile che il giudizio sia scandito da termini perentori che ne assicurino la rapida definizione, attraverso la previsione di sanzioni processuali per comportamenti che possano vanificare la pratica attuazione delle descritte esigenze di ordine imperativo. 

Sulla base di tale premessa i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come, in primo luogo non giova porre in evidenza, in senso contrario a quanto finora premesso, il fatto che il comma 4 dell’art. 130 non contenga alcuna qualificazione di perentorietà del termine per il deposito del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza. 

Infatti, ancorché il comma 1 della medesima disposizione, relativo al termine per impugnare, non è qualificato come perentorio, ciò nonostante non si dubita che dal mancato rispetto di esso derivi l’irricevibilità del ricorso. In realtà questa conseguenza è espressamente prevista dal Codice del processo amministrativo, e precisamente dal combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 1, lett. a), contenuti nel I libro del Codice «disposizioni generali», dunque valevoli anche per il contenzioso elettorale, e a tenore dei quali, rispettivamente, il termine per impugnare è qualificato come decadenziale ed il suo mancato rispetto è appunto sanzionato con la dichiarazione di irricevibilità.

La medesima dichiarazione in rito è prevista anche per il mancato rispetto del termine previsto per il deposito del ricorso, questa volta in virtù della combinazione del comma 4, dell’art. 130 con l’art. 45, comma 1, correttamente richiamato dal giudice di primo grado, ed il poc’anzi citato art. 35, comma 1, lett. a), del Codice, secondo cui il ricorso è irricevibile non solo se notificato ma anche se depositato tardivamente.

 All’argomento di carattere testuale finora svolto, il Collegio poi ne aggiunge uno di ordine logico-sistematico, in base al quale sarebbe evidentemente irrazionale che in un rito improntato alla massima celerità quale quello elettorale non fossero applicabili le decadenze previste per l’ordinario giudizio di cognizione.

In tal senso il Consiglio di Stato ha richiamato il precedente giurisprudenziale che nel lumeggiare la funzione della perentorietà del termine previsto in generale per la costituzione in giudizio ha puntualizzato che la caratteristica in questione è «espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice» (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 68).

Ed infatti, in questa prospettiva il deposito del ricorso in segreteria «con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio» (così il comma 4 dell’art. 130) ha una funzione essenziale ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale, perché consente al giudice adito di verificare se il contraddittorio con le parti evocate in giudizio sia stato correttamente instaurato e tanto al primo quanto a queste ultime di prendere piena cognizione della controversia.

Fonte: Consiglio di Stato Sez. V sentenza del 22.3.2016 n. 1190

Enrico Michetti

La Direzione

(28 marzo 2016)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

19 maggio 2016
Giudizi elettorali | La sentenza della Terza Sezione n. 2069 del 18.5.2016.

 
 
Condividi la notizia

27 giugno 2015
Appalti pubblici | Due interessanti principi stabiliti dal Consiglio di Stato.

 
 
Condividi la notizia

23 maggio 2016
Giustizia Amministrativa | Va rispettato il termine del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Il principio sancito dalla Terza Sezione nella sentenza del 23.5.2016 n. 2126.

 
 
Condividi la notizia

30 maggio 2018
Giustizia | La sentenza del Consiglio di Stato del 29 maggio.

 
 
Condividi la notizia

9 febbraio 2015
Appalti | Euro 343.455,51 di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e danno curriculare nella sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2015.

 
 
Condividi la notizia

28 aprile 2015
Agcom | I principi sanciti nella sentenza del Consiglio di Stato del 27.4.2015, n. 2156.

 
 
Condividi la notizia

26 aprile 2015
Concorsi | La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 24.4.2015.

 
 
Condividi la notizia

20 aprile 2015
Pubblica amministrazione | Il giudizio di ottemperanza nei principi sanciti nella sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato del 20 aprile 2015, n. 2002.

 
 
Condividi la notizia

11 giugno 2018
Porto d'armi | Il Consiglio di Stato ribalta una sentenza del TAR Campania.

 
 
Condividi la notizia

24 settembre 2018
CONSIGLIO DI STATO | Il coordinamento tra gli artt. 120 e 41 del Codice dei contratti alla base della decisione del Supremo Consesso.

 
 
Condividi la notizia

22 maggio 2015
Giustizia amministrativa | I principi sanciti dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, nella sentenza del 22.5.2015 n. 2580.

 
 
Condividi la notizia

3 giugno 2015
Giustizia amministrativa | L'interpretazione dell'art. 1 della Legge n. 196 del 2009 nella sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.

 
 
Condividi la notizia

1 marzo 2016
Disabili | Annullato il DPCM n. 159/2013. I trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non vanno calcolati ai fini ISEE.

 
 
Condividi la notizia

22 gennaio 2017
Riforme | Il parere sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 
 
Condividi la notizia

27 agosto 2015
Concorsi | Il possesso dei requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego nella sentenza del 26 agosto 2015 n. 4017.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.