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Inps

Assegno di natalità: niente pagamento senza la Dichiarazione Sostitutiva Unica

Entro il 31.12.2016 chi ha presentato domanda di assegno per il 2015 deve presentare la DSU. Il messaggio n. 4255 del 21.10.2016

A partire dall’anno 2015, l’Inps gestisce le domande di assegno di natalità (art. 1 comme da 125 a 129 della Lege n. 190/2014) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.

Con il messaggio n. 4255 del 21.10.2016 l'istituto rileva che da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno, è risultato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno nel corso del 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella suddetta circolare. Ciò ha comportato per i predetti utenti, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016.

Pertanto, affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016.

La sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio, è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione, il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015. Al verificarsi di questa eventualità, l’utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016.

L'Inps a titolo esemplificativo riporta le seguenti casistiche.

 


Nascita del figlio avvenuta a maggio 2015. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2015 e la domanda di assegno a luglio 2015 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2015.

 

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2016 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2016. Sono prospettabili due casi esemplificativi.

 

Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2016 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2016 ha validità fino al 15 gennaio 2017 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016. 

 

Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015 decade e le mensilità dell’anno 2016 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2017; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2017, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2016.


 In generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Pertanto, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il beneficiario dell’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini della verifica annuale dell’ISEE.

Tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2017, inclusi quelli che avranno presentato la DSU nei prossimi giorni del 2016 (al limite entro dicembre 2016), pertanto, dal 1° gennaio 2017 sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU, in modo da consentire all’Inps di verificare la permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, la puntuale e continua erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2017.

La Direzione

(23 ottobre 2016)

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