Ministero della Giustizia
Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno: al via la sperimentazione
A far data dal 14 febbraio sarà disponibile il modulo che consente di presentare l'istanza per ottenere il contributo economico per chi non riceve l'assegno di mantenimento per inadempimento del coniuge.
Ascolta La Pulce e il Prof sull'argomento
Il fondo di solidarietà per l'ex coniuge - Puntata 69 - II Stagione
Storie di vita quotidiana quelle di donne e soprattutto di madri disperate perchè l'ex marito non corrisponde l'assegno di mantenimento oppure lo fa saltuariamente.
Vicende che lasciano quell'amaro in bocca che diventa ancor più acre se il mantenimento riconosciuto dal Tribunale in sede di separazione o divorzio è l'unica fonte di sostentamento e l'ex, tra mille scuse, vi si sottrae al punto che anche le procedure esecutive attivate non vanno a buon fine.
Cosa fare?! È' questa la rituale domanda che si pone una madre che deve lottare ogni giorno con i problemi della vita quotidiana.
Oggi una risposta a questa domanda viene fornita dal Ministero della Giustizia che, con decreto del 15 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.1.2017, ha dato attuazione ad una norma della legge di stabilità 2016 che istituisce in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017.
Più precisamente, il decreto ministeriale prevede che il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo' rivolgere istanza di accesso al fondo presso la cancelleria del tribunale ove ha sede il capoluogo dei distretti.
L'istanza deve essere redatta in conformita' al modulo (FORM), che sarà disponibile dal 14 febbraio 2017 (L' art. 3 del decreto prevede, infatti, che il Form sarà disponibile dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale) , in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).
L'istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilita' e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso e' maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge;
e) l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si e' reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validita' e' inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessita' della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell'istanza ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE o dell'ISEEcorrente.
All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilita':
a) copia del documento di identita' del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili;
d) l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva.
L'art. 7 del decreto prevede, poi, che il ministero intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata entro il termine di 10 giorni dall'intimazione. Se il coniuge inadempiente non provvede, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale, promuove l'azione esecutiva per il recupero delle somme erogate.
Per maggiori informazioni:
DECRETO Ministero della Giustizia 15 dicembre 2016
La Direzione
(1 febbraio 2017)
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(indicazione fonte e link alla pagina)
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