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Ministero della Giustizia

Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno: al via la sperimentazione

A far data dal 14 febbraio sarà disponibile il modulo che consente di presentare l'istanza per ottenere il contributo economico per chi non riceve l'assegno di mantenimento per inadempimento del coniuge.

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Il fondo di solidarietà per l'ex coniuge - Puntata 69 - II Stagione
 

Storie di vita quotidiana quelle di donne e soprattutto di madri disperate perchè l'ex marito non corrisponde l'assegno di mantenimento oppure lo fa saltuariamente. 

Vicende che lasciano quell'amaro in bocca che diventa ancor più acre se il mantenimento riconosciuto dal Tribunale in sede di separazione o divorzio è l'unica fonte di sostentamento e l'ex, tra mille scuse, vi si sottrae al punto che anche le procedure esecutive attivate non vanno a buon fine.

Cosa fare?! È' questa la rituale domanda che si pone una madre che deve lottare ogni giorno con i problemi della vita quotidiana. 

Oggi una risposta a questa domanda viene fornita dal Ministero della Giustizia che, con decreto del 15 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.1.2017, ha dato attuazione ad una norma della legge di stabilità 2016 che istituisce in via sperimentale per gli  anni 2016 e 2017 il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in  stato di bisogno nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000  euro  per l'anno 2017.

Più precisamente, il decreto ministeriale prevede che il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento  proprio  e  dei  figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap  grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato per inadempienza del coniuge  che  vi era tenuto, puo' rivolgere istanza di accesso al fondo presso la cancelleria del tribunale  ove ha sede il capoluogo dei distretti.

L'istanza  deve essere redatta in conformita' al modulo (FORM), che sarà disponibile dal 14 febbraio 2017 (L' art. 3 del decreto prevede, infatti, che il Form sarà disponibile dal trentesimo giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  decreto nella Gazzetta Ufficiale) , in un'area dedicata  denominata  «Fondo  di solidarieta' a tutela del coniuge  in  stato  di  bisogno»  del  sito internet del Ministero (www.giustizia.it).  

L'istanza deve in ogni caso contenere, a  pena di inammissibilita' e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive modificazioni: 

  a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; 

  b) il codice fiscale; 

  c) l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente  bancario o postale; 

  d) l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con  la  specificazione  che  lo stesso e' maturato in epoca successiva all'entrata  in  vigore  della legge; 

  e) l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca  redditi  da lavoro dipendente e,  nel  caso  affermativo,  l'indicazione  che  il datore dei lavoro si e' reso inadempiente all'obbligo  di  versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto  comma, del codice civile; 

  f) l'indicazione che il valore  dell'indicatore  ISEE  o  dell'ISEE corrente in corso di validita' e' inferiore o uguale a euro 3.000; 

  g) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata  a  cui l'interessato   intende   ricevere   ogni   comunicazione    relativa all'istanza; 

  h) la dichiarazione di versare in una  condizione  di  occupazione, ovvero  di  disoccupazione  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  senza  la  necessita'  della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di  cui all'art. 13 del medesimo  decreto;  in  caso  di  disoccupazione,  la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di  lavoro  negli  ultimi due anni. 

 Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi  risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare  precedente  alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in  parte,  gli  importi  relativi devono essere  indicati  separatamente  nell'istanza  ai  fini  della detrazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE  o  dell'ISEEcorrente. 

  All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilita': 

  a) copia del documento di identita' del richiedente; 

  b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare  negativo, ovvero  copia  della  dichiarazione  negativa  del  terzo   pignorato relativamente alle procedure esecutive  promosse  nei  confronti  del coniuge inadempiente; 

  c) visura rilasciata dalla conservatoria dei  registri  immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; 

  d) l'originale del titolo  che  fonda  il  diritto  all'assegno  di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula  esecutiva. 

L'art. 7 del decreto prevede, poi, che il ministero intima al coniuge inadempiente  di  provvedere  al versamento  della somma  erogata  entro  il  termine  di  10 giorni dall'intimazione. Se il coniuge inadempiente non provvede, il  Ministero,  in  presenza di fondati  indici di solvibilità patrimoniale, promuove l'azione esecutiva per il recupero delle somme erogate. 

Per maggiori informazioni:

DECRETO Ministero della Giustizia 15 dicembre 2016 

Enrico Michetti

 

La Direzione

(1 febbraio 2017)

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