Giustizia amministrativa
Sì all'accesso ai documenti reddituali dell'ex marito
I rapporti economici e l'affidamento dei figli stabiliti nelle sentenze di divorzio possono essere modificati per fatti nuovi, quindi c'è interesse all'ostensione dei documenti reddituali per la tutela dei diritti al mantenimento.
La Sezione Terza Ter del TAR Lazio, Roma, con sentenza del 6 febbraio 2015 ha accolto il ricorso presentato dalla ex moglie contro il diniego di accesso del Ministero ai documenti relativi ai cedolini dello stipendio dell'ex marito dipendente del Ministero stesso.
Ad avviso del giudice capitolino, la ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante all’ostensione dei documenti reddituali dell’ex coniuge, essendo i medesimi necessari per la tutela dei propri diritti al mantenimento ove la consistenza patrimoniale dell'ex marito, ha rilevanza.
Infatti, precisa il TAR, nel caso di specie, da un lato pende ancora un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sulla esatta determinazione del mantenimento, dall’altro i provvedimenti divorzili sono rebus sic stantibus, secondo quanto stabilisce l’art. 9 legge n. 898 del 1970. Per cui “1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.
La giurisprudenza in materia, infatti, ha affermato che “Ai sensi dell'art. 9 legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 legge n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Pertanto, nel caso di mancata attribuzione dell'assegno divorzile, in sede di giudizio di divorzio, per rigetto o per mancanza della relativa domanda, la determinazione dello stesso può avvenire solo in caso di sopravvenienza di giustificati motivi, concernenti la indisponibilità di mezzi adeguati e la impossibilità oggettiva di procurarseli, ovvero le condizioni o il reddito dei coniugi.”.
Del resto, il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione, ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.
Inoltre, il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale e non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.
Inoltre, qualora l'istante abbia un interesse qualificato alla richiesta, il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi - ove sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta - di conseguenza, nel caso in esame, in capo al coniuge separato sussiste, nei confronti del Ministero da cui l’ex coniuge dipende, il diritto di accesso ai documenti reddituali senza che detta Amministrazione possa opporre valutazioni circa la fondatezza o meno della pretesa sostanziale.
Da ultimo il TAR ha, invece, ritenuto infondato il ricorso per quanto riguarda la richiesta di accesso alle informazioni inerenti le modalità di corresponsione del T.F.R.. Infatti, la corresponsione del TFR non è di competenza del Ministero, ma dell’INPS e, quindi, la ricorrente deve avanzare detta domanda ad altro ente.
Enrico Michetti
Fonte: Massimario G.A.R.I.
La Direzione
(9 febbraio 2015)
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