Corte di Cassazione
Turbata libertà di incanti: il reato scatta anche senza "gara"
Lente d'ingrandimento sulla trattativa privata. Va esclusa l'esistenza di una gara solo quando la P.A. resti libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione.
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata il 18 gennaio 2017 (Presidente: PETRUZZELLIS Data Udienza: 22.11.2016) ha affermato che il reato di turbata libertà degli incanti punito dall'art. 353 del codice penale è configurabile in ogni situazione nella quale la Pubblica Amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris conferito alla procedura, anche in assenza di formalità e quindi anche là dove ricorra una trattativa privata purchè l'Amministrazione provveda a regolamentarla per forme attuative di un meccanismo di selezione delle offerte per l'aggiudicazione.
Non ricorre il reato, quindi, quando la Pubblica Amministrazione, in mancanza di precisi criteri di selezione, resta libera di valutare giacchè in tal caso, secondo la Corte, deve escludersi l'esistenza di una gara.
Nella sentenza in esame viene, inoltre, chiarita la nozione di 'preposto', di cui al secondo comma dell'art. 353 cod. pen., precisando come la stessa non vada determinata con riferimento al momento terminale dell'incanto o della licitazione privata con la conseguenza che tale nozione si applica non soltanto al soggetto che presiede o dirige la celebrazione della gara.
Occorre, piuttosto guardare all'intero iter procedimentale, in relazione al quale si considerano 'preposti' tutti coloro che, in qualunque fase della procedura, svolgono compiti essenziali ai fini del conseguimento dell'obiettivo di tutela della libera concorrenza siano i primi anche di fatto.
In applicazione dell'indicato principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che ha condannato un assessore comunale per avere con accordi fraudolenti turbato la gara - denominata "confronto concorrenziale" - bandita dal comune laddove la Corte territoriale ha valorizzato tutte le iniziative assunte dall'assessore al fine di fare aggiudicare la gara all'impresa prescelta, segnalando i sintomatici momenti della preventiva indicazione alla ditta del valore massimo dell'offerta utile e dell'acquisita informazione dei nomi delle ditte da invitare, per precostruire attraverso offerte di comodo, l'apparenza di una gara.
Fonte: Massimario Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
La Direzione
(29 gennaio 2017)
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