Condividi la notizia

Consiglio di Stato

Impugnazione del bando di gara da parte di chi non ha partecipato: questione decisa dall’Adunanza Plenaria

La parola finale (del massimo organo giurisdizionale amministrativo) su due questioni ancora discusse.

La Sez. III del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5138 del 7 novembre 2017, aveva investito l’Adunanza plenaria (che come è noto costituisce la massima espressione di autorevolezza del giudice amministrativo) della soluzione di due questioni, in materia di appalti pubblici, che avevano sino ad ora trovato orientamenti non perfettamente univoci.

I quesiti rivolti all’Adunanza Plenaria, in buona sostanza, erano i seguenti:

1)                 E’ possibile che un soggetto che non abbia presentato domanda di partecipazione ad una gara impugni poi il relativo bando di gara?

2)                 Le clausole di un bando di gara pubblica che non rivestono portata escludente debbono essere impugnate immediatamente?

La decisione è arrivata con la sentenza n. 4 del 26 aprile 2018, che – in realtà – ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale sin qui maggioritario.

L’Alto Consesso ha iniziato il proprio ragionamento ricordando le due pronunce della stessa Adunanza plenaria che erano intervenute sulla questione della immediata impugnabilità del bando di gara: si fa riferimento in particolare alle decisioni dell’ Adunanza plenaria del 29 gennaio 2003 n. 1 e del 7 aprile 2011n. 4, secondo cui:

a)                  la regola generale è quella per cui solo chi ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata;

b)                 i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato;

c)                  possono essere tuttavia enucleate alcune eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha proposto la domanda di partecipazione.


Passando ai quesiti rivoltigli, l’Adunanza plenaria ritiene che non sussistano ragioni per ritenere che il soggetto che non abbia presentato la domanda di partecipazione alla gara possa esser legittimato ad impugnare clausole del bando che non siano “escludenti”. L’operatore del settore che non ha partecipato alla gara, infatti, al massimo potrebbe essere portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione (ciò al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara), ma tale preteso interesse “strumentale” avrebbe consistenza meramente affermata, ed ipotetica: egli, infatti, non avrebbe provato e neppure dimostrato quell’interesse “differenziato” che ne avrebbe radicato la legittimazione, essendosi astenuto dal presentare la domanda, pur non trovandosi al cospetto di alcuna clausola “escludente”; ed anzi, tale preteso interesse avrebbe già trovato smentita nella condotta omissiva tenuta dall’operatore del settore, in quanto questi, pur potendo presentare l’offerta si è astenuto dal farlo.

L’Adunanza, quanto al tema del dies a quo a partire dal quale l’offerente deve proporre l’impugnazione avverso le clausole del bando prive di immediata lesività in quanto non “escludenti” (ma ritenute illegittime) ha premesso che l’esigenza di una trattazione unitaria e concentrata nelle controversie in materia di appalti trova conforto nell’art. 120, comma 7, C.p.a. (che eccezionalmente, per le sole controversie disciplinate dal c.d. rito appalti, impone il ricorso ai motivi aggiunti c.d. impropri allorquando si debbano impugnare nuovi provvedimenti attinenti alla medesima procedura di gara).

I giudici della Plenaria hanno poi aggiunto che né il vecchio Codice dei contratti né il nuovo Codice consentono di affermare che debba imporsi all’offerente di impugnare immediatamente la clausola del bando che prevede, ad esempio, il criterio di aggiudicazione, ove la ritenga errata: versandosi nello stato iniziale ed embrionale della procedura, non vi sarebbe infatti né prova né indizio della circostanza che l’impugnante certamente non sarebbe prescelto quale aggiudicatario; in tal modo, si imporrebbe all’offerente di denunciare la clausola del bando sulla scorta della preconizzazione di una futura ed ipotetica lesione, al fine di tutelare un interesse (quello strumentale alla riedizione della gara), certamente subordinato rispetto all’interesse primario (quello a rendersi aggiudicatario), del quale non sarebbe certa la non realizzabilità.

I magistrati di Palazzo Spada hanno quindi scrutinato i rischi che deriverebbero dall’imporre l’immediata impugnazione di qualsiasi clausola del bando: a) tutti gli offerenti che ritengano di potere prospettare critiche avverso prescrizioni del bando pur non rivestenti portata escludente sarebbero incentivati a proporre immediatamente l’impugnazione (nella certezza che non potrebbero proporla successivamente); b) al contempo, in vista del perseguimento del loro obiettivo primario (quello dell’aggiudicazione) essi sarebbero tentati di dilatare in ogni modo la tempistica processuale (in primis omettendo di proporre la domanda cautelare), così consentendo alla stazione appaltante di proseguire nell’espletamento della gara, in quanto, laddove si rendessero aggiudicatarie prima che il ricorso proposto contro il bando pervenga alla definitiva decisione, essi potrebbero rinunciare al detto ricorso proposto avverso il bando, avendo conseguito l’obiettivo primario dell’aggiudicazione; c) soltanto laddove non si rendessero aggiudicatari, a quel punto, coltiverebbero l’interesse strumentale alla riedizione della procedura di gara incentrato sul ricorso già proposto avverso il bando.

Per contro, in questo genere di contesto, le stazioni appaltanti sarebbero ragionevolmente tentare di rallentare l’espletamento delle procedure di gara contestate, in attesa della decisione del ricorso proposto avverso il bando.

In conclusione, ad avviso dell’Alto Consesso trova persistente applicazione l’orientamento secondo il quale le clausole non escludenti del bando vadano impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione (cioè, l’avvenuta aggiudicazione a terzi), considerato altresì che la postergazione della tutela avverso le clausole non escludenti del bando, al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione, secondo quanto già stabilito dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2003, non si pone certamente in contrasto con il principio di concorrenza di formazione europea, perché non lo oblitera, ma lo adatta alla realtà dell’incedere del procedimento nella sua connessione con i tempi del processo. 

 

Rodolfo Murra

(29 aprile 2018)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

24 marzo 2015
Contratti pubblici | Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici nei principi sanciti nella sentenza della Quinta Sezione del 24 marzo 2014.

 
 
Condividi la notizia

2 aprile 2016
Riforma | C'è tanto da riscrivere a partire dal nome di battesimo. "I tempi stretti di redazione hanno comportato inevitabili refusi, incoerenze e difetti". I punti principali del parere 1 aprile 2016, n. 855.

 
 
Condividi la notizia

7 giugno 2015
Gare pubbliche | Il Consiglio di Stato assimila le concessioni agli appalti.

 
 
Condividi la notizia

9 febbraio 2015
Appalti | Euro 343.455,51 di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e danno curriculare nella sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2015.

 
 
Condividi la notizia

24 marzo 2015
Composizione di commissioni di gara | Importanti principi stabiliti dal Consiglio di Stato sulle incompatibilita' dei componenti di commissioni di gara.

 
 
Condividi la notizia

6 febbraio 2015
Commissione di gara | Il principio sancito nella sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2015.

 
 
Condividi la notizia

26 luglio 2015
Gare | La custodia tra una seduta e l'altra, l'individuazione del luogo, del responsabile e delle misure di conservazione nella sentenza della Terza Sezione del 23.7.2015 n. 3649.

 
 
Condividi la notizia

27 giugno 2015
Appalti pubblici | Due interessanti principi stabiliti dal Consiglio di Stato.

 
 
Condividi la notizia

24 luglio 2018
Appalti | Per il Consiglio di Stato un singolare caso di invio dell'offerta economica non ritenuto invalidante.

 
 
Condividi la notizia

26 aprile 2014
Lotta alla criminalità | Il Consiglio di Stato estende anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria la possibilità di richiedere l'interdittiva antimafia.

 
 
Condividi la notizia

4 luglio 2015
Anomalia dell'offerta | I principi sanciti dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 3 luglio 2015 n. 3329.

 
 
Condividi la notizia

10 dicembre 2014
Appalti | Il Consiglio di Stato chiarisce che il difetto d'impugnazione dell'aggiudicazione conferma l'inutilità di un'eventuale decisione di annullamento dell'esclusione.

 
 
Condividi la notizia

22 marzo 2015
Consiglio di Stato | La verifica della regolarita' contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti spetta agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti.

 
 
Condividi la notizia

23 novembre 2015
Elemento fiduciario | L'esclusione ex art. 38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti nei principi sanciti dal Consiglio di Stato.

 
 
Condividi la notizia

8 settembre 2015
Appalti pubblici | Non sussiste alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute, essendo sufficiente anche una valutazione finale.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.