Consiglio di Stato
L'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dei parcheggi pertinenziali
Il regime di gratuità secondo il Consiglio di Stato sulle nuove costruzioni.
Una società edile costruiva un nuovo edificio e, con esso, tutta una serie di parcheggi privati che il Comune marchigiano interessato riteneva assoggettati al contributo di costruzione. Avverso l’atto di richiesta del contributo la società, che invece sosteneva la tesi dell’esenzione, proponeva ricorso al TAR il quale lo accoglieva con sentenza del 2007.
L’Ente locale, allora, proponeva appello col quale si contestava la decisione di primo grado.
In via preliminare il Comune sosteneva che il ricorso della società fosse tardivo in quanto non proposto nel termine di decadenza dalla avvenuta ricezione dell’intimazione di pagamento e, nel merito, che l’esenzione dal contributo (gratuità) concerne soltanto i parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti, ai sensi della legge c.d. Tognoli.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 3702 del 15 giugno 2018, riteneva solo in parte fondata l’impugnazione.
Innanzitutto si rigettava l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo perché, è consolidato in giurisprudenza il rilievo secondo cui le controversie in materia di contributi concessori – involvendo questioni patrimoniali in ambito di giurisdizione esclusiva – vanno introdotte nei termini di prescrizione (e non di decadenza), attesa la natura paritetica e non autoritativa degli atti recanti quantificazione del contributo.
Per quanto riguarda la questione principale, il Collegio ha ritenuto di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale più recente, in forza del quale i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente, però, alla superficie obbligatoria di essi.
La L. n. 122 del 1989 nell' innovare la disciplina dei parcheggi (anche, ex art. 2 comma 2, incrementando la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici - il rapporto di 1mq/20mc stabilito inizialmente dall'art. 41 serie comma 1 della L. n. 1150 del 1942 nel testo aggiunto dall'art. 18 della L. 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1 mq su 10 mc - e nello stabilire all'art. 9 comma 1 il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti) all'art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.
I parcheggi pertinenziali sono stati, quindi, complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e pertanto a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: se, dunque, è vero che la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, l’interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della L. n. 122 del 1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall'art. 41 sexies comma 1 della L. n. 1150 del 1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il "tetto" di dotazione obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al d.m. 10 maggio 1977, recante norme per la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).
In conclusione, deve affermarsi che ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla L. n. 1150 del 1942, delle disposizioni di modifica di cui alla L. n. 122 del 1989 e della L. n. 10 del 1977 (ora art. 17 comma 3 lett. c T.U. n. 380 del 2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione.
Ne consegue che la pretesa del Comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.
Rodolfo Murra
(18 giugno 2018)
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