Penale
Cassazione: é violenza privata parcheggiare l'auto dinanzi ad un fabbricato bloccandone l'accesso
I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza del 12 settembre 2018.
Aveva impedito per giorni la chiusura del cancello del confinante ed il transito attraverso tale apertura, ivi parcheggiando un'autovettura e sedendo in prossimità dei battenti e, per questo, era stato condannato in appello per il delitto di violenza privata.
La Corte di Cassazione Sez. V con sentenza pubblicata il 12 settembre 2018 (Presidente: VESSICHELLI - Relatore: SCORDAMAGLIA Data Udienza: 18/05/2018) ha confermato la sussistenza del reato di violenza privata evidenziato come, per giurisprudenza unanime, il requisito della violenza <<si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione».
A partire da tale principio, si sono fatte discendere le massime di orientamento che ben si attagliano al caso scrutinato — nel quale si è registrata una forza intinnidatrice correlata ad un'azione ostruzionistica messa in atto dall'imputato, priva dei connotati della violenza o della minaccia stricto sensu — secondo le quali integra il delitto di violenza privata «la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione» o «che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa>>; come anche la condotta di colui che «nell'ambito di manifestazioni di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro>>.
Ad avviso della Suprema Corte il tratto qualificante e comune delle condotte enumerate è, infatti, quello di esercitare una coazione sulla persona offesa, la quale per effetto di tale incisione della sua libertà di autodeterminazione, qualunque sia il mezzo con la quale questa è arrecata purché idoneo allo scopo, è posta nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere.
Per consultare la sentenza clicca questo link
Enrico Michetti
La Direzione
(14 settembre 2018)
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