Corte di cassazione
La posizione dei disc-jockey di fronte all'obbligo assicurativo ex Enpals
I giudici di legittimità alle prese con il moderno concetto di "spettacolo".
L’ex Enpals (oggi Inps), a seguito di una ispezione eseguita presso un’azienda che si occupava di musica, contestava il mancato versamento di contributi obbligatori e somme aggiuntive per il periodo 1992-1996 con riguardo a 43 collaboratori riconducibili alle categorie di lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del d.I.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708.
Tali collaboratori, in particolare, svolgevano le attività di “dee jay, cantante e tecnico del suono” e l’Ente previdenziale, in assenza di adeguata prova sulla diversità dei ruoli svolti rispetto alla qualifica formalmente da costoro rivestita, ha ritenuto corretta la retribuzione imponibile presa a riferimento dall'ente previdenziale con riguardo ai cantanti (includente sia le lavorazioni in sala sia le royaltyes percepite per le riproduzioni delle opere).
La società contestava la sanzione irrogatagli ed otteneva soddisfazione dinanzi al Tribunale, che annullava la relativa cartella esattoriale. Appellava l’Ente, il quale riusciva a far ribaltare la sentenza di primo grado.
Da qui, il ricorso per cassazione, proposto dalla società soccombente in appello, alla Sezione Lavoro della Suprema Corte.
Va premesso che in materia di obbligo di iscrizione all'Enpals per i lavoratori dello spettacolo ai sensi del d.I.C.P.S. n. 708 del 1947, per “spettacolo” deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o che comunque venga appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica, cosicché, per stabilire l'esistenza dell'obbligazione, vanno accertate la qualifica e le mansioni del lavoratore, allo scopo di appurare se, in ragione di queste ultime, egli possa essere compreso in una delle categorie di cui al d.I.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3. Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui al d.I.C.P.S. n. 708 del 1947 art. 3, l'assicurazione Enpals vige, per costante giurisprudenza, anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione, trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione.
L’evoluzione normativa del concetto di spettacolo è stata quella di estendere sempre di più l'assicurazione Enpals - di concerto peraltro con la tendenza ravvisata da più parti alla c.d. spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo - che è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia, ossia del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, perchè - mentre ai sensi di detta disposizione la delega alla estensione della tutela Enpals ad altre categorie professionale era limitata "ai lavoratori dello spettacolo" - attualmente, ai sensi della citata disposizione della legge n. 289 del 2002, l’estensione avviene al di fuori di quello stretto limite, stante la formula più ampia che contempla le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport".
Invero, il legislatore fu consapevole, già con la prima disposizione regolatrice, ossia con il d.I.C.P.S. n. 708 del 1947, che il concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (art. 3) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione.
In applicazione di detta norma, l'obbligo assicurativo presso l'Enpals venne progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano invero estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto, come i presentatori ed i disc-jockey (D.P.R. 19 marzo 1987 n. 207), come gli indossatori ed i tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. 19 marzo 1987 n. 203), come i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. 22 luglio 986 n. 1006), e come appunto "gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica" (D.P.R. 14 aprile 1993 n. 203). E' noto che poi, in forza della delega conferita dalla L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 2 comma 22 e 23, lettera a), fu emanato il D.L.vo 30 aprile 1997 n. 182, concernente il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il quale, all'art. 2, rimetteva ad un successivo decreto del Ministro del lavoro di individuare tre gruppi di lavoratori dello spettacolo: a) quelli che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli; b) quelli che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); c) coloro che prestino attività a tempo indeterminato. In forza di detta delega fu emanato il Decreto 10 novembre 1997, in cui, tra i lavoratori di cui alla lettera a) del D.L.vo citato, sono stati inseriti nuovamente sia i presentatori che i disc-jockey. E' poi seguita la L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il d.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell'Enpals (che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport"), di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Enpals.
In forza di detta delega sono intervenuti, poi, i decreti del 15 marzo 2005, i quali hanno reiterato la iscrizione all'Enpals oltre che dei presentatori anche dei disc-jockey.
Ed allora, considerata l'evoluzione normativa nel senso di estendere sempre di più l'assicurazione Enpals, la Suprema Corte, adita dalla società sanzionata, non ha inteso condividere la tesi dell’interpretazione restrittiva delle categorie professionali con particolare riguardo alla figura dei disc jockey, ritenuto inoltre che nell'ambito dell'assicurazione Enpals debbono farsi rientrare altresì quelle attività che si concretizzano nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione, trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione.
I profili di censura dedotti nel ricorso, inerenti alla pretesa distinzione, all'interno della categoria dei disc-jockey, tra coloro che sono addetti alla scelta dei dischi da ascoltare, all'interno di discoteche o radio e televisioni, e coloro che selezionano suoni e decidono il sound di registrazioni fonografiche, sono quindi apparsi ininfluenti ai fini dell'esclusione dei ''disc jockey-produttori”, o arrangiatori, dalle categorie previste dall'art. 3 del d.I.C.P.S. n. 708 del 1947.
Dunque, con sentenza n. 16253 del 20 giugno 2018, il ricorso è stato rigettato.
Rodolfo Murra
(25 giugno 2018)
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