Consiglio di Stato
La nomina del RUP quale componente del seggio di gara
Non sussiste una preclusione assoluta e di principio alla nomina.
Un Comune, nel vigore del periodo transitorio di passaggio dal D.l.vo n. 163 del 2006 al nuovo Codice dei contratti (D.l.vo n. 50 del 2016), bandiva una gara aperta diretta all’affidamento di servizi presso una residenza sanitaria assistita, nominando la relativa Commissione. Il provvedimento finale veniva impugnato da una delle concorrenti per illegittimità derivata, atteso che della predetta Commissione giudicatrice era stato chiamato a far parte il responsabile del procedimento. La ricorrente, in altri termini, censurava l’incompatibilità del predetto funzionario, sostenendo che non fosse possibile la sua nomina quale componente di Commissione.
Il Tar Brescia, con sentenza del 2017, aveva respinto il ricorso e quindi la soccombente si è rivolta al Consiglio di Stato, reiterando la censura e ribadendo la tesi che il R.U.P. non possa far parte della Commissione giudicatrice.
Il Collegio di appello, III Sez., ha respinto il gravame con sentenza n. 2835 dell’11 maggio 2018.
Hanno osservato i giudici di Palazzo Spada che in virtù del regime transitorio vigente nel periodo intercorrente tra il D.l.vo n. 163 del 2006 ed il D.l.vo n. 50 del 2016, si doveva dar rilievo, al riguardo, all’articolo 10, comma 2, del primo testo normativo, per cui il RUP “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice…che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”: da ciò consegue che egli ben poteva svolgere, nella medesima procedura di gara, anche funzioni di componente del seggio di gara.
Tale precetto del resto è stato confermato anche dal comma 4 dell’art. 77 del nuovo Codice, per cui “… la nomina del RUP a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
Quindi la nomina del RUP nella Commissione giudicatrice non pone ex ante una preclusione assoluta e di principio.
La nomina nella Commissione giudicatrice ex art. 77 cit. determina, invero, solo una pregiudiziale incompatibilità di principio ad esercitare, successivamente, le funzioni di nomina del direttore dell’esecuzione. E, nel caso deciso dal Consiglio di Stato, quel RUP è stato sostituito, nelle proprie funzioni, a seguito dell’avvenuta nomina come membro di Commissione, da altro funzionario.
Rodolfo Murra
(21 maggio 2018)
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