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Consiglio di Stato

Niente tettoia se viola le distanze edilizie

La D.I.A. non é utilizzabile se l'opera da realizzare non é conforme alle norme edilizio-urbanistiche.

Due proprietari di un appartamento sito al quarto piano di un fabbricato ubicato in un Comune pugliese presentavano una D.I.A. per la realizzazione di una struttura in legno lamellare, con pilastri e arcarecci sui quali poggiava un cannucciato in bambù e un pannello di policarbonato, aperta su tre lati: in buona sostanza, una grande tettoia.

Il proprietario di un appartamento collocato proprio fronte a quello sopra citato proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia per l’accertamento dei presupposti per l’ammissibilità dell’intervento oggetto della D.I.A., atteso che a suo avviso la tettoia era stata realizzata in violazione delle distanze legali tra pareti finestrate ex art. 9, D.M. n. 1444 del 1968.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso ed ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti per la formazione della D.I.A..

Avverso la sentenza i soccombenti proponevano appello.

Il Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con sentenza del 2 marzo 2018, confermava la decisione di primo grado respingendo il gravame.

I Giudici di Palazzo Spada sono partiti dalla natura dell’opera oggetto della D.I.A., osservando che la realizzazione di una tettoia come quella in discorso va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione e non di natura pertinenziale, essendo assente il requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza. Quel genere di manufatto costituisce, infatti, parte integrante dell’edificio e la nozione di “costruzione” deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera.

Ciò posto, si è passati a verificare se la D.I.A. potesse costituire, nel caso di specie, idoneo titolo abilitativo sotto il profilo edilizio-urbanistico.

Il Collegio ha allora rilevato come il TAR avesse correttamente evidenziato che l’effetto autorizzativo che consegue alla D.I.A. (e che tiene luogo, per equivalenza, del provvedimento amministrativo favorevole esplicito) non deriva direttamente dalla dichiarazione del privato, bensì consegue al decorso del termine, finalizzato proprio a consentire all’Amministrazione di procedere alla verifica dei necessari presupposti: e nell’ipotesi di cattivo esercizio da parte dell’Amministrazione dei poteri di verifica e di controllo della sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti, è data tutela innanzi al Giudice Amministrativo.

Nel caso di specie a rilevare non è, allora, quale sia il titolo utile per realizzare la copertura in questione (D.I.A. o permesso di costruire), bensì l’illegittimità dell’intervento, per assenza dei presupposti legali alla sua esecuzione.

L’opera concretamente realizzata attiene, infatti, ad una copertura realizzata in legno lamellare con copertura in policarbonato e e cannucciato, posata su tre pilastri in legno ancorati con basamento in cemento e bulloni al pavimento che, a prescindere dalla sua incidenza in termini di superficie o di incremento volumetrico, per il suo carattere di costruzione rileva in ordine alla distanza tra edifici.

Per la tettoia così come realizzata era necessitava, quindi, la sua conformità alle disposizioni del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e alle norme dallo stesso richiamate in tema di disciplina urbanistica ed edilizia (cfr. art. 12), tra cui proprio quella sulle distanze previste dal Codice civile.

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Rodolfo Murra

(6 marzo 2018)

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