CORTE DI CASSAZIONE
Imposta di pubblicitá: sì alle maggiorazioni per i messaggi di grandi dimensioni
Secondo la Corte piú il messaggio è grande e piú é in grado di suggestionare.
Un Comune emetteva un avviso di accertamento col quale richiedeva ad una società pubblicitaria una cospicua somma di denaro per omesso versamento dell'imposta di pubblicità per l'anno 2006.
La società proponeva ricorso, eccependo che il Comune, da un lato, non aveva indicato la metodologia di calcolo dell'imposta seguita e, dall'altro, aveva calcolato l'imposta disattendendo il criterio previsto dall'art. 12, comma quarto, D.L.vo n. 507/93.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. Avverso la sentenza proponeva appello la società, lamentando ancora che il Comune aveva errato nel calcolo dell'imposta e deducendo che la medesima doveva essere pagata in modo proporzionale alla “diversa efficacia del messaggio affisso”. Anche la Commissione regionale si pronunciava rigettando la domanda.
Da qui il ricorso per cassazione fondato sul fatto che il giudice di appello ha escluso l'applicabilità del criterio di calcolo a scaglioni, che, invece, a suo avviso sarebbe stato aderente al principio costituzionale della progressività dell'imposta.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 30051 del 21 novembre 2018 ha respinto il ricorso.
E’ stato affermato, infatti, che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con l'art. 12, comma quarto, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che prevede l'applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i metri quadrati 5,5, il legislatore ha voluto adeguare l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie.
Fermo restando che tale criterio di calcolo non è, all'evidenza, in contrasto con il principio costituzionale della progressività dell'imposta enunciato dall'art. 53 Cost., si è al cospetto di una scelta legislativa discrezionale, come tale non sindacabile.
Rodolfo Murra
(27 novembre 2018)
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