Giustizia
Buche stradali, il caso fortuito salva il Comune dal risarcimento
I principi sanciti dalla Corte Cassazione nell'ordinanza del 10 ottobre 2018.
Manti stradali dissestati, devastati, a volte addirittura appaiono bombardati come in scenari di guerra conseguenza di casse comunali ormai vuote che non consentono di fare quegli interventi di manutenzione che eviterebbero ai poveri conducenti di impegnarsi alla guida in gincane per evitare di danneggiare i propri veicoli.
Senza contare poi le buche più insidiose, quelle non segnalate e di modeste dimensioni, quindi non prevedibili nonostante l’attenzione massima del conducente.
Questa è ormai la routine in molte città d’Italia, finanche purtroppo della Capitale. Ma i danni, li paga il Comune che è custode della strada?
La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con ordinanza depositata in data 10 ottobre 2018 ha rilevato che con riferimento alla responsabilità per danni da cose in custodia, la stessa Sezione ha di recente puntualizzato i principi via via affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali:
"la responsabilità ex art. 2051 codice civile postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 codice civile”.
Ne consegue - prosegue la Corte - che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di unidoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta diprovare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato”.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva per cui il Comune potrà evitare la condanna al risarcimento del danno fornendo la prova liberatoria nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad eliminare il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Valentina Romani
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Per approfondire vai all’ordinanza della Corte di Cassazione
La Direzione
(14 ottobre 2018)
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