Giustizia
Codice Rosso, primo ok a pacchetto contro violenza sulle donne
Introdotto il nuovo reato di deformazione del volto.Tutte le novità del testo approvato dalla Camera.
Con 380 voti favorevoli, nessun contrario e 92 astenuti è stato approvato in serata alla Camera il ddl “Codice Rosso” fortemente voluto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Ora il testo passerà all’esame del Senato. Il disegno di legge introduce una sorta di “corsia preferenziale” per le indagini riguardanti i reati di violenza domestica e di genere: la vittima sarà sentita entro poche ore, così da poter applicare subito, se è necessario, una misura cautelare nei confronti dell’indagato ed evitare che ipotesi di violenza sfocino in omicidi.
Ecco nello specifico cosa prevede il pacchetto di norme:
AUMENTO DELLE PENE PER I REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E STALKING, con misure cautelari che dureranno più a lungo, allo scopo di proteggere il più possibile la vittima.
- stalking = carcere minimo 1 anno (anziché 6 mesi) e fino a 6 anni e 6 mesi (anziché 5);
- maltrattamenti in famiglia= carcere da 3 a 7 anni, anziché da 2 a 6 anni. Non solo, se i maltrattamenti avvengono in presenza di un minore o di una donna incinta o di un diversamente abile, la pena è ulteriormente aumentata (fino alla metà). Ad esempio, si può arrivare fino a 10 anni e mezzo di carcere.
Anche per il reato di maltrattamenti, e non solo per stalking (che era stato inserito, invece, nella scorsa legislatura) sarà possibile applicare le misure di controllo e prevenzione previste dal Codice Antimafia, come ad esempio la “sorveglianza speciale” (di pubblica sicurezza).
ESTENSIONE DEI CASI IN CUI SI APPLICA L’ERGASTOLO
In caso di omicidio, si applicherà l’ergastolo sia se il colpevole conviveva con la vittima, sia se aveva solo una relazione stabile, senza convivere sotto lo stesso tetto (prima erano necessarie entrambe le condizioni per applicare l’ergastolo). Inoltre, l’omicidio in questi casi sarà considerato comunque aggravato anche se il rapporto con la vittima era terminato nel frattempo. In questo caso si applicherà non la pena base (fino a 21 anni), ma il carcere da 24 a 30 anni.
INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI DEFORMAZIONE PERMANENTE DEL VOLTO
La deformazione del volto con l’acido o un qualsiasi altro sfregio permanente al viso di una donna e non solo, sarà considerato un vero e proprio reato, che sarà punito in modo grave, col carcere da 8 a 14 anni e non sarà più punito come il reato di lesioni aggravate (da 3 a 7 anni). Inoltre, se la vittima della deformazione viene uccisa, si applicherà sempre la pena dell’ergastolo. Anche per questo reato, i benefici penitenziari come lavoro all’esterno, permessi premio e le misure alternative alla detenzione potranno essere concessi solo se gli esperti valuteranno positivamente il percorso del condannato, dopo un periodo di osservazione di almeno un anno.
AUMENTO DELLE PENE per i reati di VIOLENZA SESSUALE e abusi nei confronti di minori:
- violenza sessuale = da 6 a 12, anziché da 5 a 10 anni.
- la pena base sarà aumentata di 1/3 nelle ipotesi più gravi, cioè:
- se commesso da genitori, nonni o parenti molto stretti, a prescindere dall’età della vittima;
- se commesso nei confronti di chi non ha compiuto ancora 18 anni (e non più 14). Quindi sarà trattato in modo più grave chi commetterà abusi nei confronti di minori, anche compresi fra 14 e 18 anni.
- la pena è ulteriormente aumentata se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni;
- la pena è raddoppiata se non ha compiuto ancora 10 anni;
- anche avere rapporti sessuali con minori (anche se consenzienti) sarà punito in modo più grave, se avviene per denaro o per avere altri benefici. Anche solo promessi. Per questo reato le indagini partiranno sempre su iniziativa della magistratura, senza che sia necessaria la denuncia del minore, come prevede la direttiva europea in materia. (Prima si procedeva d’ufficio solo se il fatto veniva commesso da un familiare stretto e la vittima aveva meno di 14 anni).
- violenza sessuale di gruppo: pene aumentate, da 8 a 14, anziché da 6 a 12.
MAGGIORI COMUNICAZIONE TRA UFFICI DEI TRIBUNALI: IN CASO DI SEPARAZIONI, DIVORZI O PROCEDIMENTI SU MINORI:
Se una persona viene condannata per uno di questi reati di violenza o abuso, o semplicemente viene applicata una misura cautelare, i provvedimenti del giudice penale saranno sempre trasmessi al giudice civile che stia eventualmente decidendo nei confronti della stessa persona su separazioni, o procedimenti che riguardano minori, perché potrebbero essere rilevanti.
Inoltre, nel processo il minore verrà sempre considerato persona vulnerabile e quindi da tutelare di più se deve essere testimone in un processo, non più quando è minore di 16 anni, ma sempre fino a che non compie 18 anni.
COMUNICAZIONI ALLA VITTIMA
Eventuali provvedimenti di scarcerazione del condannato o del termine della misura cautelare dovranno essere comunicati SEMPRE alla persona offesa, anche quando questa non lo abbia richiesto ed al suo difensore (se nominato), per il reato di maltrattamenti in famiglia e per i reati di violenza di genere o su minore.
Prevediamo di estendere l’uso del braccialetto elettronico a tutte le misure a tutela delle vittime di violenza (es. ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla vittima).
TRATTAMENTO PSICOLOGICO PER I CONDANNATI
Inserisce la previsione specifica nella legge sull’ordinamento penitenziario del trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per stalking.
AUTORITA’ DI ASSISTENZA PER LE VITTIME
Sostituzione delle procure generali presso le Corti d’appello con le procure della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza della vittima, che sono dislocate in modo più capillare sul territorio in modo da agevolare la vittima che intenda fare richiesta di assistenza.
REVENGE PORN
E’ stato approvato all’unanimità un emendamento che introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking. Nello specifico, si introduce il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. L’articolo prevede che chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la querela è di sei mesi. La remissione della querela può’ essere soltanto processuale”.
Fonte: Ministero della Giustizia
La Direzione
(6 aprile 2019)
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