TAR LAZIO
Ludopatia: legittime le restrizioni orarie sul funzionamento dei videogiochi
I giudici amministrativi si pronunciano nel merito sull'Ordinanza emessa dal Sindaco di Roma.
Una nota società a responsabilità limitata romana, titolare di tre autorizzazioni per l’installazione e l’uso dei sistemi di gioco Videolottery (c.d. VLT), adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale, del 6 gennaio 2018, avente ad oggetto la “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS”.
In particolare, con l’adozione del provvedimento amministrativo impugnato, Roma Capitale ha introdotto una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli strumenti ludici che consentono una vincita in denaro, avendo disposto che anzitutto l’orario di funzionamento di detti apparecchi, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi commerciali, sia consentito nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, e che detti strumenti, nelle ore di non funzionamento, debbono essere del tutto spenti tramite apposito interruttore elettrico.
La società impugnava il provvedimento del primo cittadino capitolino lamentando diversi vizi dello stesso. In primis, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento si presentava in netto contrasto con la Legge Regionale n. 5/2013, la quale demandava al Consiglio regionale la predisposizione di un piano integrato socio-sanitario, per la prevenzione, il contrasto o la riduzione del rischio della dipendenza del c.d. GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) e che, pertanto, prevedeva il ricorso a misure terapeutiche di sostegno delle persone affette da ludopatia e non già di semplici riduzioni di orario di accesso alle sale da gioco.
In subordine, la ricorrente lamentava che la normativa richiamata nel provvedimento adottato disciplinava le modalità di rilascio da parte del Questore delle autorizzazioni “all’installazione e all’uso dei sistemi di gioco”, con la conseguenza che il potere esercitato dal Sindaco sarebbe stato privo di fondamento legislativo e avrebbe violato l’art. 23 della Costituzione, avendo imposto un’obbligazione di facere ai gestori delle autorizzazioni in assenza di una disposizione normativa di rango primario.
Da ultimo, veniva lamentata da parte della società ricorrente la violazione del principio di proporzionalità per irragionevolezza e mancata comparizione dei contrapposti interessi e l’eccesso di potere per manifesta illogicità del provvedimento, in quanto, anzitutto, l’ordinanza de qua non opererebbe un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti procedendo ad una drastica e netta riduzione degli orari per tutte le sale da gioco, non considerando, invece, che per alcune di esse i titolari godono di una autorizzazione addirittura che consentirebbe l’apertura anche per 24 ore su 24, e inoltre il provvedimento del Sindaco non avrebbe considerato che i soggetti affetti da ludopatia potrebberocomunque servirsi di siti on line per soddisfare il desiderio di giocare d’azzardo.
Con la sentenza n. 750, pubblicata il 21 gennaio 2019, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure poste alla base delle pretese della parte ricorrente.
I Consiglieri di Via Flaminia hanno immediatamente chiarito la piena legittimazione del Sindaco capitolino ad adottare provvedimenti come quello impugnato, stabilendo che: “l’art. 50, comma 7, del T.U. Enti Locali nell’elencare le competenza del Sindaco prevede che: << Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici >>. In questo caso il potere è stato esercitato, sulla scorta di quanto indicato dall’Assemblea capitolina nel <>, approvato con delibera n. 31/2017”.
Tale orientamento trova pieno fondamento e riscontro, peraltro, nella sentenza n. 220/2014 della Corte costituzionale, la quale, dopo essere stata investita della questione della legittimità costituzionale – sollevata dal T.A.R. Piemonte – chiarì che: “in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e per ciò che può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”, e che “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”. Il Giudice delle leggi, poi, con la sentenza n. 108/2017, ha inoltre aggiunto che la norma regionale si muove su un piano diverso rispetto a quello del TULPS, in quanto essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico, ma si preoccupa, piuttosto, elle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori più deboli, ed in quest’ottica, la circostanza che l’Autorità comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l’esercizio di una attività pure autorizzata dal questore, non implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni demandate all’autorità di pubblica sicurezza.
Il T.A.R. Lazio, proseguendo nell’analisi della sentenza oggetto del presente commento, ha stabilito l’insussistenza tra il “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” e la Legge Regionale n. 5/2013, in quanto il “…Regolamento ha l’espressa finalità […] di preservare e tutelare la salute pubblica con il fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall’utilizzo delle dette apparecchiature e, pertanto, appare coerente con la ratio della normativa regionale che ha demandato al Consiglio regionale la predisposizione di un piano integrato socio sanitario per la prevenzione […[ del rischio della dipendenza da GAP. La finalità dell’ordinanza adottata dal Sindaco è […] prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico […] e non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità nell’ambito della materia <>”.
Con riguardo, invece, al mancato rispetto del principio di proporzionalità asserito da parte ricorrente, i magistrati laziali hanno ritenuto pienamente rispettato il menzionato principio, in quanto l’ordinanza gravata si presenta come avente una forte valenza di natura preventiva “in quanto non mira solo a ridimensionare il fenomeno esistente, sia palese che sommerso e non registrato nei dati ufficiali, ma a evitare ulteriori casi di contrazione del vizio della ludopatia, in particolare tra le fasce più giovani di utenti, come dimostra il fermo degli apparecchi disposto negli orari di uscita dalle scuole”.
Dal 2012 al 2017, nella Regione Lazio, i pazienti in trattamento presso i servizi ospedalieri curanti i soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico sono passati da 165 a 613, mentre solo nel Comune di Roma i casi sono passati da 82 a 323......: dati che fanno obiettivamente rabbrividire.
Mattia Murra
(26 gennaio 2019)
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