CORTE DI CASSAZIONE
Investimenti in titoli obbligazionari: la firma del cliente o dell'intermediario nei contratti di acquisto
Tutela meno ampia contro la banca se l'acquirente (che acquista via telefono) é un promotore finanziario.
Un investitore privato, iscritto all’Albo dei Promotori finanziari, adiva il Tribunale di Padova chiedendo che fossero dichiarati nulli i contratti di investimento stipulati con un Istituto di credito. Avverso la sentenza di rigetto il soccombente proponeva appello che, tuttavia, veniva respinto.
La Corte veneziana ha ritenuto, in primo luogo, inapplicabile l'art. 30 del Testo unico della finanza (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58) in quanto l'ordine di acquisto dei titoli era avvenuto via telefono e non era, comunque, applicabile la disciplina del c.d. collocamento perché l'iniziativa per l'acquisto dei titoli obbligazionari era partita dal cliente che, essendo un promotore finanziario, non aveva diritto ad avvalersi della disciplina protettiva di cui al predetto art. 30.
La sentenza, pubblicata il 15 giugno 2016, è stata impugnata con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con ordinanza del 24 maggio 2019 n. 14334 la Prima Sezione della Suprema Corte ha respinto il ricorso, richiamando più recente insegnamento in materia.
Infatti, dopo un primo consolidato orientamento esegetico di segno contrario alla tesi accolta nel provvedimento impugnato (per la nullità del contratto-quadro qualora sia prodotto, come nella specie, un modulo sottoscritto solo dall'investitore), la giurisprudenza ha definitivamente fissato il principio secondo cui, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del citato D.L.vo n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Rodolfo Murra
(5 giugno 2019)
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