Concorsi pubblici
Differenza tra titoli di precedenza e di preferenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso sia per la tardività nella dichiarazione titoli sia per li tempestività del loro possesso.
Una cittadina italiana adiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio convenendo in giudizio l’Istituto Nazionale per le Assicurazioni degli Infortuni sul Lavoro, ricorrendo per l’annullamento della graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso per 404 posti area C (P.E. C/1 Amministrativo).
Più precisamente la ricorrente partecipava al concorso pubblico per 404 posti da funzionario dell’area C, il cui bando era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 4 maggio 2010. Ella, a seguito dello svolgimento delle prove di esame, raggiungeva un punteggio di merito identico per i candidati classificatisi tra la posizione n. 401 e la posizione n. 437, ma, per via della minore età vantata dagli altri concorrenti, slittava alla posizione n. 421. Sostenendo che l’Amministrazione non si sarebbe avveduta di alcuni requisiti da lei posseduti – un figlio a carico ed un attestato di lodevole servizio – proponeva ricorso chiedendo l’annullamento della graduatoria generale definitiva per difetto di motivazione ed errata applicazione della normativa regolante la materia in oggetto.
L’Amministrazione resistente, costituitasi nei termini, replicava chiedendo il rigetto dei motivi di gravame, asserendo che i predetti requisiti del “figlio” e del “lodevole servizio” non solo sarebbero stati autocertificati in ritardo rispetto al termine previsto a tal fine dal bando di concorso, ma non sarebbero stati neppure presenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.
Il TAR romano pronunciava la sentenza n. 6681 del 14 giugno 2018 e basava il provvedimento decisorio sull’analitica normativa applicabile: il D.P.R. n. 487 del 1994 (art. 4, commi 4 e 5). Il menzionato comma 4 declina “le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli”, individuando, al punto n. 17, “coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso” ed, al punto 18, “i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico”, concludendo che “si tratta in questo caso di criteri di preferenza”. Il successivo comma 5, invece, statuisce che “a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età”, terminando l’enumerazione sancendo che in questo caso si tratta di “criteri di precedenza”. Va da subito osservato come l’art. 3 della L. 127 del 1997, abbia sostituito il criterio sub c) della maggiore età con quello della “minore età”. L’analisi normativa applicabile al caso di specie condotta dai consiglieri di Via Flaminia si concludeva con la disposizione di cui all’art. 16 comma 1 del medesimo regolamento governativo, il quale afferma che “i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire […] all’amministrazione interessata […] entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza […] già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”.
Il collegio laziale, rigettando il ricorso proposto, ha fermamente statuito che in prima battuta è necessario compiere uno “screening” relativo all’elenco di cui al comma 4; qualora persistesse ancora parità tra i concorrenti – parità riguardante, dunque, non solo i punteggi ottenuti alle prove di esame bensì anche i titoli di preferenza – si passerebbe allora a valutare i criteri di precedenza, di cui al citato comma 5. Criteri, anche questi, posti in rigoroso ordine di vaglio, ossia a) numero di figli; b) lodevole servizio presso altre pubbliche amministrazioni - da non confondere con il criterio di “preferenza” di cui al comma 4, n. 17, il quale si riferisce alla diversa ipotesi di servizio svolto presso l’amministrazione che bandisce il concorso - e c) minore età. Detti canoni, però, sono sottoposti ad una duplice condizione di ammissibilità: 1) presentazione dei requisiti entro il termine perentorio di 15 giorni, termine questo “avente natura decadenziale”; 2) possesso dei requisiti medesimi, in ogni caso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
La sentenza, nel dispositivo, ha fissato il principio in virtù del quale “nel caso di specie non ricorre né la prima condizione di ammissibilità né la seconda atteso che, in via del tutto pacifica, la prova orale della ricorrente è svolta in data 8 ottobre 2009, mentre la presentazione dei titoli di preferenza è stata formulata dalla ricorrente soltanto il successivo 12 gennaio 2010, dunque ben oltre il termine decadenziale di 15 giorni; il figlio dichiarato nella stessa autocertificazione è nato il 2 giugno 2009, dunque ben all’indomani del termine di scadenza delle domande di partecipazione (3 giugno 2007); anche l’attestazione di lodevole servizio riporta la data dell’8 gennaio 2010”.
Mattia Murra
(21 giugno 2018)
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