CORTE DI CASSAZIONE
Il controllore dell'autobus é un pubblico ufficiale?
Minacce e lesioni dopo la richiesta di esibire il titolo di viaggio.
La Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame del P.G. e in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Cosenza, dichiarava un imputato colpevole del reato di resistenza di cui all'art. 337 Cod. pen. per avere minacciato e cagionato lesioni ad un dipendente della locale ditta di trasporti, il quale, nello svolgimento del servizio affidatogli, gli aveva chiesto di esibire il biglietto di viaggio, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.
La Corte, ferma restando la ricostruzione probatoria dell'episodio, disattendeva la tesi in diritto accolta dal primo giudice, secondo cui il dipendente, siccome mero ausiliario del traffico, non era legittimato alla verifica del titolo di viaggio, sostenendo per contro, alla stregua della deposizione testimoniale della parte offesa, che questi, come dipendente dell'azienda di trasporto, era addetto sia alle mansioni di ausiliario del traffico che a quelle di verificatore dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico del Comune: servizio che, nel caso in esame, stava svolgendo insieme a un altro collega di lavoro.
Avverso la decisione l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, censurandone con due motivi, distinti ma sostanzialmente unitari, la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa l'attribuzione alla persona offesa della qualifica soggettiva di verificatore dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto comunale, giustificativa della competenza a richiedere l'esibizione del biglietto di viaggio e ad esercitare i conseguenti poteri di accertamento.
Con sentenza n. 23223 del 2 maggio 2019, la VI Sezione della Suprema Corte ha rigettato l’impugnativa, reputando i motivi di ricorso infondati a fronte del coerente e logico apparato argomentativo della motivazione del giudice di appello, sia in punto di fatto che in linea di diritto.
Infatti, in punto di diritto, è stato chiarito che l'ausiliario del traffico, a norma dell'art. 17, comma 132, L. n. 127 del 1997, come interpretato dall'art. 8, comma 1, L. n. 488 del 1999, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio soltanto quando procede all'accertamento ed alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi; sicché il delitto di resistenza in suo danno è configurabile nei limiti circoscritti dall'espletamento di tali specifici compiti.
Parallelamente, il c.d. "controllore" di un'azienda di trasporto urbano, a sua volta, riveste la qualità di pubblico ufficiale in ragione dell'attribuzione di poteri autoritativi e certificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell'infrazione, di identificazione personale dell'autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti dalle norme di legge, regionale e nazionale.
Orbene, secondo i giudici di legittimità nel caso in esame, la Corte di merito, con solido ancoraggio alle informazioni probatorie conseguite dalla chiara e univoca deposizione testimoniale della persona offesa, ha attribuito al dipendente dell'azienda di trasporto pubblico locale, la "doppia qualifica" sia di ausiliario del traffico sia di controllore dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto del comune, incaricato di turno per quest'ultimo, specifico servizio insieme ad un altro collega. Ed ha conseguentemente argomentato in senso favorevole alla configurabilità nella specie del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 Cod. pen., con considerazioni scevre da illogicità manifesta in fatto e corrette per i profili di diritto.
Di talché il ricorrente, nella sostanza, chiede alla Corte di cassazione, con i cennati motivi di ricorso, una non consentita rilettura fattuale delle emergenze processuali in un senso ritenuto a sé più favorevole, lamentando altresì il difetto di approfondimento istruttorio da parte della Corte territoriale circa l'effettiva qualifica soggettiva della p.o. Richieste e censure, queste, che attengono tuttavia, a ben vedere, al merito dell'accertamento o alla sufficienza delle attività e valutazioni probatorie del giudice di appello: perciò non proponibili in sede di sindacato di legittimità del provvedimento impugnato.
Rodolfo Murra
(28 maggio 2019)
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