Condividi la notizia

Famiglia

Figli a carico: via libera del Senato all'assegno unico universale

Delegato il governo ad adottare decreti legislativi per riordinare e potenziare le misure.

Con 227 voti favorevoli, nessuno contrario e 4 astensioni, il 30 marzo, l'Assemblea ha approvato definitivamente il disegno di legge delega n. 1892, per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In particolare, come si evince dalla nota di lettura n. 174 redatta dal  Servizio del Biliancio del Senato, il comma 1 dell'Art. 1 in esame al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 3. A tale fine, i criteri per l’assegnazione del beneficio indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a)b), c) d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

Il comma 2 stabilisce che, oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

  1. l’accesso all’assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;
  2. l’ammontare dell’assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
  3. ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno di cui al comma 1, il computo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
  4. l’assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
  5. l’assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo di esso;
  6. l’assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
  7. l’assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
  8. l’assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
  9. è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto dell’assegno di cui al comma 1. Dall’istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che, al momento della registrazione della nascita, l’ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 124 del 2015. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

Il comma 1 dispone che i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato;
  2. riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
  3. riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b);
  4. riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) b) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell’assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del 21° anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
  5. mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) b);
  6. con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
  1. a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall’istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
  2. graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) b).

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che all’attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (« Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022), nonché delle risorse rivenienti:

  1. dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:
  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge n. 448 del 1998;
  2. assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 119 del 2018, e all’articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019 (cd Bonus bebè);
  3. premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016;
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 del 2016;
  1. dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
  1. detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
  2. assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1955.

Il comma 2 stabilisce che all’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

\\Articolo 5


(Procedimento per l’adozione dei decreti legislativi)

Il comma 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di 90 giorni.

Il comma 2 autorizza il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si attuano, nei limiti di spesa stabiliti:

  • i predetti interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia;
  • l’ampliamento dell’assegno di natalità (comma 340), con risorse pari a 410 milioni di euro nel 2021 (ma si tratta comunque delle risorse di cui al successivo numero 2);
  • l’incremento del “bonus asili nido” (comma 343), con risorse pari a 200 milioni di euro nel 2021, 211 milioni nel 2022, 222 milioni nel 2023 e crescenti fino a raggiungere i 291 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Le ulteriori risorse afferiscono:

  1. all’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge n. 448 del 1998 (per il 2020 si tratta di 145,14 euro per 13 mensilità, in presenza di un ISEE inferiore a una determinata soglia); sulla base dell’ultimo rendiconto INPS disponibile (riferito al 2018), le risorse destinate a tale misura sono state pari a 372,7 milioni di euro nel 2018;
  2. assegno di natalità noto come “bonus bebè”: si tratta di una somma variabile in base all’ISEE per ogni figlio nato o adottato dal 2015 al 2020 erogata fino ai 3 anni di età (per i nati nel 2015-2017) o fino a 1 anno (per i nati nel 2018-2020). La misura è evidentemente in via di esaurimento e le risorse stanziate, secondo le RT, ammontano a 790 milioni di euro per il 2020 e a 410 milioni per il 2021; il dato di consuntivo per il 2018, desumibile dal consuntivo INPS di quell’anno, pari a 1.107 milioni di euro, non appare rilevante, alla luce delle più favorevoli condizioni di erogazione valide in quell’anno;
  3. premio alla nascita di cui all’articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016, consistente in un contributo pari ad 800 euro, erogato dall’INPS in relazione alla nascita o all’adozione di un minore. La RT ascriveva alla misura effetti di maggiore spesa pari a 392 milioni di euro annui a decorrere dal 2017; la spesa per il 2018 è stata pari (consuntivo INPS) a 344,3 milioni;
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 del 2016, con una dotazione di 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
  5. detrazioni fiscali per i figli a carico che, secondo l’UPB(1, determinano attualmente una perdita di gettito fiscale pari a circa 8,2 miliardi di euro (valore che sembra compatibile con l'ammontare complessivo delle detrazioni per carichi di famiglia, comprensive quindi di quelle per il coniuge, pari a 12.174 milioni di euro(2);
  6. assegni al nucleo familiare che, secondo l'UPB, hanno ad oggi un valore complessivo di circa 5,9 miliardi.

Di seguito nella nota di lettura si ricapitola in forma tabellare uno schema delle risorse disponibili che sembra al momento desumersi dagli elementi disponibili sulla cui correttezza di ricostruzione viene comunque auspicaTa una conferma da parte del Governo.

 

Mln di euro

2020

2021

2022

2023

Fondo assegno universale(3

 

1.044

1.244

1.244

Assegno 3 figli minori

372,7

372,7

372,7

372,7

Assegno natalità

790

     

Premio alla nascita

392

392

392

392

Fondo sostegno alla natalità

13

6

6

6

Detrazioni fiscali figli a carico (fonte UPB) 

8.200

8.200

8.200

8.200

Assegno nucleo familiare(fonte UPB)

5.900

5.900

5.900

5.900

TOTALE

15.667,7

15.914,7

16.114,7

16.114,7

 Si segnala infine l'audizione del Presidente dell'ISTAT presso la Camera dei deputati che ha fornito un'ipotesi di modulazione del beneficio(4)

 

---ooo0ooo---

1V. audizione informale presso la XII Commissione della Camera dei deputati in data 16 ottobre 2019, in particolare, pagina 5, ultimo capoverso. Si ricorda, infine, che nella stessa audizione l'UPB ha quantificato in 1,2 miliardi di euro la somma che sarebbe disponibile in conseguenza dell'eliminazione delle restanti agevolazioni (lettera a), numeri 1-4).

2) Dato desunto da DataWarehouse-MEF, statistiche sulle dichiarazioni, persone fisiche, anno d'imposta 2018. 

3) Parte del Fondo assegno universale finanzia l'ampliamento dell'assegno di natalità (co. 340-341, l. 160/2019) con oneri pari nel 2021 a 410 milioni di euro e il bonus asili nido con oneri superiori ai 500 milioni annui fino al 2027 (530 nel 2021, 541 milioni, nel 2022, 552 milioni nel 2023, etc.) e superiori ai 600 milioni annui dal 2028 (609 milioni nel 2028, 621 milioni a decorrere dal 2029. Degli oneri del bonus asili nido tuttavia solo una parte è a carico del Fondo assegno universale, con importi pari a 200 milioni di euro annui circa (200 milioni nel 2020, 211 milioni nel 2021, 222 milioni nel 2022).

4) Cfr. XII Commissione (Affari sociali), Camera dei Deputati, 20 ottobre 2020, Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo. Lo scenario di simulazione prevede un importo base di 40 euro mensili (480 euro annuali) indipendente dal reddito e una quota aggiuntiva distribuita attraverso una formula ‘per scaglioni’ di ISEE familiare che va, per il primo e il secondo figlio minori, da un massimo 200 euro mensili per i ISEE inferiore a 13 mila euro l’anno a 40 euro mensili per ISEE superiore ai 75 mila. Per ogni altro figlio minore oltre al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato del 20%, mentre per ogni figlio a carico dai 18 ai 21 anni il beneficio è ridotto della metà.

Paolo Romani

 

Fonte:  Senato, nota di lettura n. 174 

Per approfondire: 

Testo approvato in via definitiva dal Senato il 30 marzo

Dossier di documentazione

 

 

La Direzione

(31 marzo 2021)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

27 dicembre 2021
Benefici economici | L'importo mensile verrà erogato dall'INPS da marzo 2022 per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni.

 
 
Condividi la notizia

31 marzo 2021
Inps | 100 euro settimanali erogati con il Libretto di Famiglia.

 
 
Condividi la notizia

26 febbraio 2015
Senato | Via libera al ddl n.1749 di conversione in legge del decreto-legge 24/2015 n.4 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli.

 
 
Condividi la notizia

26 luglio 2014
Attivita' parlamentare | Il Governo aveva posto la fiducia su un provvedimento che contiene qualche lieve modifica rispetto al testo approvato nel Consiglio dei Ministri. Ora la parola passa alla Camera

 
 
Condividi la notizia

10 giugno 2017
Riforma della P.A. | Le novità in sintesi introdotte con il decreto legislativo con scadenze e proroghe dei termini.

 
 
Condividi la notizia

1 maggio 2014
Finanza Locale | Il Senato ha approvato il Decreto legge Enti Locali

 
 
Condividi la notizia

13 agosto 2014
Inps | Il decreto legge n. 90/2014 ha introdotto rilevanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche.

 
 
Condividi la notizia

4 giugno 2014
Irpef | La decisione della maggioranza approvata dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato

 
 
Condividi la notizia

28 marzo 2022
Corte Costituzionale | La sentenza per rendere effettiva la tutela di tutti i minori.

 
 
Condividi la notizia

10 gennaio 2015
Ministero della Giustizia | Il governo ha presentato in commissione Giustizia al Senato una serie di emendamenti al disegno di legge Grasso sulla corruzione.

 
 
Condividi la notizia

1 luglio 2014
Riforme | La Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama ha votato a larga maggioranza per la "copertura" dell'immunita' anche per il Senato. Nel suo ddl il Governo l'aveva inizialmente prevista solo per i deputati

 
 
Condividi la notizia

8 agosto 2018
Occupazione | Nell’’articolo Il testo definitivo ed il dossier.

 
 
Condividi la notizia

31 luglio 2014
Riforme | Si trattava di un emendamento proposto da un senatore della Lega per dare "competenze paritarie su temi etici".

 
 
Condividi la notizia

23 dicembre 2017
Bilancio di previsione | Con 140 sì e 97 no, l'Aula ha rinnovato la fiducia al Governo.

 
 
Condividi la notizia

19 maggio 2014
Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera, sottolinea tra passato, presente e futuro i tratti fondamentali della riforma del lavoro | Sta esplodendo una questione previdenziale di cui il Governo si dovrà fare carico | Il contratto di inserimento a tempo indeterminato è il cuore del problema, ce ne occuperemo nella delega insieme ad ammortizzatori sociali e salario minimo | Berlusconi, forse, ha pensato che guidare un paese fosse come guidare un'impresa | Il decreto lavoro un compromesso onorevole che affronta: contratti a termine, apprendistato, contratti di solidarietà e documento unico di regolarità contributiva | L'Europa dell'euro "punto e basta", è un'Europa insufficiente | Per FIAT, l'accordo con Chrysler è un fatto positivo, occorre però capire dov'è la testa dell'azienda e dove la produzione strategica |La Politica ha distribuito troppi privilegi nel passato, quindi oggi anche la normalità viene letta come un privilegio | Sindacati: una particolarità tutta italiana quella della massiccia iscrizione dei pensionati | In Germania c'è sostegno all'innovazione, non c'è conflitto sindacale e c'è la partecipazione degli operai alle grandi scelte dell'impresa

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.