Corte dei conti
Mogli in gita a spese del Comune
I giudici contabili siciliani, dopo aver condannato al risarcimento il sindaco, riconoscono, in secondo grado, la responsabilità amministrativa anche del segretario comunale.
La sentenza di primo grado si era conclusa con l’assoluzione del segretario comunale e con la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato dal Sindaco di un Comune Siciliano.
La vicenda sottoposta alla Corte dei conti, per la Regione Sicilia, è al quanto singolare. La determinazione del Sindaco autorizzava una delegazione di sei persone ad effettuare un viaggio di gemellaggio tra il suddetto ente e una municipalità Francese e contestualmente, veniva approvata la spesa per l’importo complessivo di € 10.000,00. Il preventivo redatto dall’Agenzia Viaggi aveva un’anomalia, il costo dovuto per la missione istituzionale riportava la partecipazione di undici persone.
I conti non tornano e la Procura erariale chiarisce. Le 5 persone non autorizzate per il viaggio sono così suddivise: la moglie del Sindaco, dell’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, del Consigliere Comunale e del Presidente del comitato per il gemellaggio, e poi sola soletta c’era la docente di lingua francese dell’istituto scolastico del paese.
Il bilancio del Comune era stato indebitamente gravato. Le spese effettuate a carico dell’Ente, per il viaggio delle consorti, non trovano alcuna giustificazione giuridica e costituivano danno erariale. L’unica ad essere giustificata, a parer della Procura, è la professoressa, in considerazione sia della funzione rivestita, sia del fatto che nella determina sindacale è menzionata la partecipazione dell’interprete.
La Corte dei conti, sezione di appello, valutate le argomentazioni difensive della Procura, rovescia la sentenza impugnata. Seppur il debito era stato già saldato dal responsabile in via principale, per il sindaco, ancora rimaneva da definire il capo della sentenza relativo alle spese di giudizio, ciò ha permesso ai giudici di chiarire la posizione del segretario comunale.
La condotta di quest’ultimo configura tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, per aver ammesso a rimborso le spese relative al viaggio e soggiorno delle mogli degli amministratori, cagionando un inutile spreco di denaro pubblico. Egli, nel rendicontare le spese, non aveva operato alcuna distinzione in ordine ai fruitori dei servizi, senza rendersi conto che le consorti dei delegati non avevano alcun diritto al rimborso delle spese da parte dell’amministrazione perché prive di alcuna veste pubblica.
Il segretario comunale, si legge nella decisione, ha ritenuto “naturale” che le consorti partecipassero al viaggio istituzionale, a spese della collettività, senza riferirsi a nessun parametro di legittimità. La confusione contabile riscontrata, quasi finalizzata ad impedire un’immediata individuazione delle singole spese, denota, ad avviso del Collegio, la coscienza del segretario dell’illiceità della spesa ed il malcelato tentativo di impedirne l’individuazione degli esatti contorni. Esso avrebbe dovuto: attenersi ai contenuti deliberativi della determina sindacale; rispettare il rapporto fiduciario, proprio della sua qualifica istituzionale, per giungere così ad una maggiore attenzione e rigore nella gestione delle risorse affidate alle sue cure.
Pertanto, il comportamento deve considerarsi come gravemente colposo, del tutto alieno da una avveduta e puntuale cura dell’interesse pubblico.
“Durante i tre giorni che racchiudevano la fatidica data (per ufficializzare il gemellaggio), la delegazione comunale, è stata ricevuta con tutti gli onori e soprattutto con tutta la simpatia e con un senso elevatissimo di ospitalità che scaldava il cuore. Ed è anche e soprattutto per questa accoglienza familiare e calorosa che il desiderio di ricambiare i loro gesti affettuosi e sinceri si faceva forte”.
Beh allora se il sito istituzionale del Comune descrive la gita in Francia in questi termini il dubbio che sorge è: ma i francesi si saranno portati le mogli? Chissà?
Gianmarco Sadutto
(1 agosto 2014)
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