Danno erariale
Due agenti fanno evadere un pericoloso criminale:
la Corte dei Conti arriva tardi
Una storia all'italiana, la superficialità una della nostre caratteristiche migliori che anche l'ordinamento non riesce ad arginare.
La prescrizione salva i due agenti della Polizia penitenziaria che si erano fatti sfuggire un detenuto. La Procura erariale li aveva chiamati in giudizio per il danno erariale causato pari a 47.151,00 € derivante dalla spese sostenute per la ricerca del fuggiasco.
La vicenda, in sede penale, aveva portato alla condanna dei due poliziotti, in quanto, questi, avevano cagionato l'evasione per imperizia, negligenza e per imprudenza e per la violazione delle disposizioni impartite nel corso della traduzione del detenuto. Gli agenti, infatti, nel trasporto dal carcere di Livorno a quello di Carinola (Na) a mezzo di ambulanza accompagnata da due vetture di scorta, avevano violato appunto le modalità di scorta nonostante il detenuto fosse qualificato E.I.V. (Detenuto con elevato indice di vigilanza) questo, infatti, era già evaso dalla casa circondariale di Perugia, aveva una “pericolosità altissima”, in quanto imputato per omicidio e per il quale era imposta la “massima attenzione”.
La procura contabile richiamava le sentenze adottate in sede penale, delle quali in particolare una prima sentenza emessa dal Tribunale di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p. che aveva applicato ai due odierni convenuti la pena rispettivamente di mesi otto e di mesi sei di reclusione ai sensi degli artt. 113 e 387 c.p., in quanto avevano cagionato la evasione per imperizia, negligenza e per imprudenza e per la violazione delle disposizioni impartite nel corso della traduzione del detenuto.
I membri della scorta non avevano adottato misure idonee ad impedire la fuga del detenuto, in particolare gli si contestava: un allentamento delle manette; la fermata del convoglio sull’autostrada senza reali e concrete necessità di sosta; l’autorizzazione all’allontanamento di parte dei membri della scorta; l’aver lasciato un solo uomo all’interno dell’ambulanza e a diretto contatto con il detenuto.
La loro condotta superficiale e contraria alle disposizioni che regolavano le traduzioni dei detenuti è costata cara al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, alla Legione Carabinieri Toscana e alla Questura di Firenze.
Seppur le argomentazioni difensive della Procura erariale sembravano fossero incontestabili, l’eccezione processuale in merito alla sopravvenuta prescrizione, avanzata dai due agenti, ha ribaltato tutto!
I giudici contabili della sezione giurisdizionale per la Regione Toscana con sentenza del 20 agosto 2014 hanno, infatti, condiviso l’assunto difensivo dei poliziotti “distratti”.
Il momento conoscitivo che consente l’azione risarcitoria e dal quale, pertanto, decorre il termine prescrizionale, coincide con il verificarsi del fatto. La mancata costituzione in mora protrattasi per più di cinque anni, nel periodo tra il fatto dell’evasione (in data 14 agosto 2007) o, al più, delle spese sostenute per le immediate ricerche conseguenti alla nota del DAP e l’atto di costituzione in mora del 12 ottobre 2012 ha determinato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.
Infatti, l’art. 1, comma 2, Legge n. 20/1994 e successive modifiche, in materia di responsabilità contabile, prevede che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
La Procura è arrivata in ritardo, la Corte assolve gli agenti.
Gianmarco Sadutto
(22 agosto 2014)
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