TAR LAZIO
Pallacanestro: gli arbitri "fuori quadro" perdono la partita al TAR
Il giudice amministrativo dichiara inammissibile il ricorso dell'arbitro Pietro Crescenti e prende atto della rinuncia dell'arbitro Stefano Gadda. Difetto di giurisdizione, e' questione interna alla giustizia sportiva.
L'inserimento tra gli Arbitri "Fuori quadro" e' questione riservata alla giustizia sportiva, questo in sistesi quanto stabilito dal TAR Lazio, Roma che con la sentenza del 5 agosto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro le decisioni adottate dall'Alta Corte di Giustizia sportiva presso il Coni di rigetto dei ricorsi presentati dagli arbitri Pietro Crescenti e Stefano Gadda volti ad ottenere l'esecuzione delle decisioni nn. 1/2013 e 34/2013 della medesima Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Per i giudici amministrativi nella controversia in esame c'è il difetto assoluto di giurisdizione, avendo la stessa ad oggetto, nella sostanza, l’inserimento dei ricorrenti tra gli Arbitri “Fuori quadro” conseguente a valutazioni di carattere tecnico, trattandosi di questione riservata alla giustizia sportiva.
La giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5025).
Come chiarito dal Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333, l’inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri Fuori quadro, in dipendenza del giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato, rimane infatti questione del tutto interna alla giustizia sportiva, che deve essere risolta con gli strumenti propri del relativo ordinamento.
Il collocamento Fuori quadro è dunque basato su un giudizio reso esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dai due arbitri, con la conseguenza che manca, nella specie, il connotato della rilevanza esterna all’ordinamento sportivo degli effetti delle decisioni dell’Alta Corte e, ancora prima, dei pregressi provvedimenti impugnati dinanzi al giudice sportivo, che si esauriscono all’interno del predetto ordinamento non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento statale il giudizio di scarsa capacità tecnica resa nei confronti dell’arbitro.
Nessun rapporto di lavoro lega l’arbitro alla Federazione, come è reso evidente, tra l’altro, dalla qualificazione in termini di mera indennità del compenso che riceve per le prestazioni rese, che l’inserimento nei ruoli degli arbitri Fuori quadro non ha comportato la cancellazione del tesseramento(avvenuta, per uno dei due ricorrenti, su propria iniziativa), e che nessuna altra conseguenza giuridicamente apprezzabile avente ricaduta all’esterno dell’ordinamento sportivo viene in evidenza (né viene addotta da parte ricorrente) come effetto dei provvedimenti impugnati.
Di qui la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso proposto da Pietro Crescenti, mentre per quanto riguarda la posizione dell'arbitro Gadda il TAR ha preso atto della sua rinuncia al ricorso.
La Direzione
(5 agosto 2014)
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