Danno erariale
Il dipendente gioca a tennis nell'orario d'ufficio: il Dirigente paga
Dipendente regionale fa l'istruttore di tennis a pagamento in un circolo sportivo in giorni e fasce orarie in cui risultava in servizio. Dopo la condanna penale ed il licenziamento disciplinare arriva il giudice contabile che condanna anche il Dirigente.
Si presentava in ufficio in tenuta da tennis e per 53 volte si e' assentato ingiustificatamente dal servizio in orari in cui risultava presente in ufficio per recarsi presso un circolo sportivo dove da anni lavorava in qualità di istruttore di tennis.
Il clamore della Stampa con la quale veniva data notizia dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di un dipendente della Regione Toscana dava avvio anche al procedimento dinanzi al giudice contabile.
Penalmente la vicenda si concludeva con sentenza del Tribunale di Firenze – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari con la quale il dipendente patteggiava ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi 9 di reclusione ed € 900,00 di multa.
In via amministrativa poi il Dirigente del Settore Amministrazione del Personale – Direzione Generale Organizzazione della Regione Toscana irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
La Corte dei Conti con sentenza del 11 giugno 2014, depositata il 6 agosto 2014, ha condannato l'ex dipendente regionale, essendo evidente la sua responsabilità amministrativa in considerazione dell'avvenuto patteggiamento della pena in sede penale che equivale ad una tacita ammissione di colpevolezza.
Non basta, l'azione della Corte dei Conti si è diretta anche contro il dirigente della Regione Toscana preposto agli uffici in cui lavorava l'istruttore di tennis. Il dirigente, infatti, non ha impedito, omettendo i dovuti controlli interni, il comportamento delittuoso.
Interessante e' il passaggio con il quale il giudice contabile accerta la corresponsabilità del dirigente. Nella sentenza si sottolineano sia le modalità, quantomeno non consuete per un dress code da ufficio del dipendente regionale "che si presentava ripetutamente in tenuta da tennis", sia la logistica dell’ufficio di ambedue i convenuti che lavoravano nello stesso edificio e la frequenza dei comportamenti.
In tale comportamento del Dirigente la Corte ritiene che vi sia una totale assenza di diligenza, e rilevante superficialità e trascuratezza.
Ma veniamo alla condanna. La Procura contabile ha articolato la richiesta del danno erariale in: a) € 2.044,44 a titolo di danno patrimoniale diretto correlato all’indebita percezione di emolumenti in assenza della relativa prestazione lavorativa; b) € 2.000,00, quantificati in via equitativa a titolo di danno patrimoniale diretto correlato all’indebita percezione di emolumenti in assenza della relativa prestazione lavorativa per il periodo antecedente al 2010; c) danno all’immagine arrecato all’Amministrazione pubblica che, ai sensi dell’art. 55 – quinquies, comma 2, del D. lgs. 165 del 2001 introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150 del 2009, veniva quantificato in € 10.000,00; d) € 7.923,00 per compensi percepiti nella qualità di insegnante di tennis nel periodo 2003 – 2010, in assenza di previa autorizzazione (cfr. art. 53, comma 7- bis D. Lgs. n. 165 del 2001), per i quali il dipendente non aveva provveduto al versamento in favore dell’Amministrazione.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana ha condannato da un lato l'ex dipendente regionale al pagamento dei 2/3 del danno diretto pari alla somma di € 5.200,00 ed € 4.000,00 a titolo di danno all’immagine, oltre competenze accessorie come in motivazione e dall'altro il Dirigente al pagamento di 1/3 del danno diretto pari ad € 2.600,00. Entrambi infine sono stati condannati al pagamento delle spese giudiziali quantificate in € 875,56.=(Euro ottocentosettantacinque/56.=) a carico di ognuno nella misura del 50% con il vincolo della solidarietà.
Enrico Michetti
La Direzione
(12 agosto 2014)
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