Corte dei Conti
Il Comune paga "a peso d'oro" la ristrutturazione della Casa del Fascio
Condannati il responsabile del Servizio tecnico comunale ed il responsabile unico del procedimento per errato pagamento nell'appalto.
Per l'errato pagamento di Euro 89.603,23 nell'appalto per la ristrutturazione dell'immobile comunale dell'ex "Casa del Fascio" del Comune si Passirano (BS) la Corte Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza del 13 agosto ha condannato il responsabile del Servizio tecnico comunale ed il responsabile unico del procedimento.
Tutto ruota attorno al pagamento della 5 rata dello Stato Avanzamento Lavori effettuata dall'Amministrazione alla Società appaltatrice, nonostante la notifica dell’intervenuta cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto, che ha, quindi, provocato un pregiudizio patrimoniale consistente in una fuoriuscita di denaro dalle casse comunali senza alcuna efficacia liberatoria per il Comune.
Si tratta di una complessa vicenda giudiziaria dove peraltro, il responsabile dell'Uffcio Tecnico, il Responabile unico del Procedimento ed il Responsabile del settore Finanziario del Comune di Passirano avevano sicuramente tirato un sospiro di sollievo quando nel 2011 la Corte dei Conti con sentenza n. 227 li aveva assolti per intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità.
La Procura non ci sta e riesce a dimostrare con riferimento alla posizione del responsabile del procedimento e del responsabile dell'ufficio tecnico l'avvenuta interruzione della prescrizione che con una nuova sentenza n. 474/2012 della I Sezione Centrale veniva dichiarata rimettendo la causa alla Sezione giurisdizionale della Lombardia.
Nel nuovo giudizio il Collegio ha ritenuto negligente la condotta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che, in tale ruolo, avrebbe dovuto procedere alla corretta individuazione del creditore sulla base della documentazione necessaria a comprovarne il diritto per poi trasmettere l'atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i competenti riscontri.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, invece, in violazione di tali obblighi, ha sottoscritto un atto di liquidazione nei confronti del soggetto non legittimato pur potendo avere piena disponibilità della documentazione eventualmente non esibita dal creditore.
Altrettanto censurabile per il Collegio e' la condotta del Responsabile Unico del Procedimento che nel predisporre l’atto di liquidazione non ha “previamente valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento”, né ha utilmente fornito “all'Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo”, omettendo di avvisare tempestivamente dell’avvenuta cessione il Servizio finanziario.
Aggiunge la Corte che "Nell’aver effettuato, dunque, un indebito pagamento privo di efficacia liberatoria nei confronti della società cedente e nell’aver esposto il Comune alla legittima richiesta di adempimento da parte della società cessionaria, richiesta che...è stata comunque soddisfatta dal Comune, seppure in via stragiudiziale, si manifesta altresì evidente il nesso causale tra la condotta dei convenuti ed il danno contestato."
Il conclusione la Corte dei Conti con la sentenza n. 166 del 13 agosto 2014 ha ritenuto che il danno subito dal Comune di Passirano per l’indebito pagamento dell’importo di euro 89.603,23 sia ascrivibile nella misura dell’80%, pari ad euro 71.628,58, alle condotte del responsabile dell'ufficio tecnico e del responsabile unico del procedimento.
Da ciò la condanna al risarcimento, in favore del Comune di Passirano della somma di euro 71.628,58 da imputare per il 50% a ciascuno dei convenuti, oltre alla rivalutazione dalla data dell’avvenuto pagamento (22 settembre 2003) sino al deposito della sentenza (13 Agosto 2014).
Enrico Michetti
La Direzione
(15 agosto 2014)
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