Corte dei Conti
Incarichi esterni non pubblicati sul sito: la Corte assolve tutti
Nessuna sanzione per omessa pubblicazione sul sito web di incarichi conferiti se non viene provato il danno alla P.A.
Nella sentenza in commento (Corte dei conti sez. giur. Calabria n. 192/2014 del 10 luglio 2014 in https://servizi.corteconti.it/bds/) il Procuratore regionale della Calabria, con atto di citazione del 26 ottobre 2012, aveva citato in giudizio il segretario generale, due dirigenti ed un componente della Commissione straordinaria del Comune di Gioia Tauro per sentirli condannare, a favore del comune, al risarcimento del danno di euro 122.029,82, da ripartire in misura uguale tra loro, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
Per la Procura regionale, negli anni 2008, 2009 e 2010, i convenuti, avrebbero comunicato solo parzialmente all’Anagrafe delle prestazioni, degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti ed omesso totalmente la pubblicazione sul sito web degli incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza.
La tesi seguita dalla Procura regionale è, in estrema sintesi, che tali violazioni alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 127 della L. n. 662/1996 come modificato dall’art. 3, comma 54 della legge n. 244/2007, costituiscono per il dirigente preposto un illecito disciplinare e sono fonti di responsabilità erariale: quest’ultima responsabilità, in particolare, sarebbe di tipo sanzionatorio prescindendo dall’accertamento di un danno concreto ed attuale.
Il dibattito che si snoda sullo sfondo della vicenda è, infatti, proprio quello della configurabilità o meno - nell’ambito dell’ampia categoria della responsabilità amministrativo-contabile – della cosiddetta “responsabilità sanzionatoria”, caratterizzata dall’applicazione di una sanzione a prescindere dalla produzione di un danno alle casse dello Stato. La giurisprudenza contabile (C. Conti sez. riunite 27/12/2007 n. 12/QM) aveva, peraltro, già chiarito alcuni dei numerosi punti oscuri legati alla collocazione sistematica di questo tipo di responsabilità. Per le sezioni riunite il legislatore in alcune ipotesi (es. art. 30 c.15 legge n. 289/2002) avrebbe introdotto una fattispecie di responsabilità che - pur potendo coesistere - va tenuta nettamente distinta dalla responsabilità amministrativo-contabile “per danno”.
Riprendendo le linee guida tracciate dalle sezioni riunite del 2007, anche la prima sezione giurisdizionale centrale (sentenza n. 678/2014/A del 19-5-2014) ha recentemente ribadito che nel nostro ordinamento si va delineando un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile a carattere eminentemente punitivo che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, a quello tradizionale basato sulla clausola generale del risarcimento del danno. Le caratteristiche peculiari di questo nuovo sistema tuttavia non comportano l’applicabilità della legge n. 681/1981 (cosiddetta legge sulla depenalizzazione) in materia di sanzioni comuni ma le nuove misure punitive sono la reazione ad un illecito amministrativo-contabile la cui giurisdizione - ex art. 103 c. 2 Cost.- compete alla Corte dei conti e la cui azione - promossa dal PM contabile – deve ricercare pur sempre l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Nel caso in esame, la Corte Calabrese, pur riconoscendo che la responsabilità sanzionatoria - accanto a quella tradizionale per danno - ha origini antiche nell’ordinamento contabile (art. 46 del r.d. n. 1214/1934 - T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) non condivide la tesi prospettata dal Procuratore regionale.
Per la Corte la responsabilità erariale va individuata nell'aver proceduto alla liquidazione del corrispettivo in caso di omessa comunicazione o pubblicazione, e ritiene che la previsione contenuta nell’art. 1 comma 127 legge 662/1996 (vedi ora D.lgs. n. 33 del 14/03/2013) configuri una fattispecie “tipizzata” di responsabilità erariale per la cui sussistenza è necessaria la dimostrazione di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, ed in primis il danno erariale.
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Laura Ferrero e Daniela Muntoni
(18 agosto 2014)
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