Pubblica Amministrazione
Bandita la caccia all'errore nelle gare pubbliche
Il principio del soccorso istruttorio fa prevalere l'interesse primario all'affidamento dell'appalto al miglior offerente anche attraverso l'invito a fornire chiarimenti sul contenuto dei documenti, delle certificazioni o delle dichiarazioni presentate
L’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006 reca una norma di principio in base alla quale le “stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati”.
Si tratta di previsione che, nel settore delle pubbliche gare, è volta a soddisfare il principio di più ampia partecipazione delle imprese alla selezione e che, al contempo, orienta le stazioni appaltanti, a fronte di una pluralità di adempimenti ed oneri di carattere formale posti a carico di chi aspira all’affidamento della commessa pubblica, verso la verifica su un piano di concretezza ed effettività dei requisiti di partecipazione e della capacità dei concorrenti.
L’art 46, primo comma, innanzi richiamato è, a sua volta, una specificazione dell’istituto di carattere generale che si rinviene all’art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in base al quale responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’attività istruttoria e di accertamento d’ufficio dei fatti e dei presupposti del provvedere, “in particolare può chiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni o istanze ritenute erronee e incomplete”.
Quanto precede in un logica recessiva della c.d. caccia all’errore che si risolva in preclusione del favorevole esito del concorso; con la conseguenza che l’inosservanza di una regola formale può assumere valenza escludente solo quando incida sui contenuti della dichiarazione, impedendo il risultato utile cui è indirizzata l’azione amministrativa, piuttosto che sulle regole formali della sua esternazione.
Nel caso di specie l’attestazione di conformità all’originale delle copie prodotte era già contenuta ob relationem nella nota di trasmissione del 18 dicembre 2012. Con essa fa sistema la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 allegata a detta nota, che reca il riferimento soggettivo al rappresentante dell’impresa a l’assunzione di responsabilità.
In tale contesto ricorre la ratio delle disposizioni normative prima richiamate, tese a consentire l’integrazione e rettifica di certificazioni documenti che, se incompleti negli aspetti formali, recano in sé tutti gli elementi contenutistici in ordine ai quali deve attestarsi il potere di verifica e controllo della stazione appaltante. Il c.d. soccorso istruttorio dà, quindi, prevalenza all’interesse primario all’affidamento dell’appalto al miglior offerente e valorizza il principio di conservazione della fasi procedimentali pregresse.
Paolo Romani
(2 aprile 2014)
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