Abuso di munizioni
Hai un arsenale in casa? Rischi la revoca del porto d'armi!
Revocato il porto d'armi ad un leccese che aveva 3029 proiettili in casa
Detenere un mostruoso numero di munizioni in casa (nella specie 3029 proiettili, stando al verbale di sequestro) può portare legittimamente alla revoca della licenza di porto d’armi, ove il giudizio dell’Amministrazione sia correttamente fondato sull’inaffidabilità dell’interessato in ordine ad un corretto uso delle armi.
E’ quanto ha sentenziato il TAR della Puglia, Prima sezione di Lecce, con il provvedimento n. 1103 del 24 aprile scorso, sul presupposto che il potere di revocare la licenza di porto d’arma si fonda sulla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, in base al disposto degli artt. 11, terzo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ("Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione") e 43, secondo comma, dello stesso TULPS ("La licenza può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi").
E’ invero principio pacifico, più volte affermato dalla giurisprudenza, quello per il quale è sufficiente che l’Autorità abbia correttamente valutato l’inaffidabilità del soggetto titolare della licenza, con il correlato rischio che della stessa possa farsi un uso improprio.
Infatti, il potere di vietare - o ab initio ovvero con revoca di una precedente autorizzazione - la detenzione di armi nei confronti di chi è ritenuto ben capace di abusarne, si basa su una considerazione assolutamente ed ampiamente discrezionale, che si esercita con prevalente riguardo all'interesse pubblico che mira all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento ipotizzabile in concreto per un eventuale uso delle armi, in riferimento alla condotta ed all'affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di un eventuale uso improprio.
Posto che tale valutazione presenta un connotato preventivo, non è richiesto che vi sia stato un concreto ed accertato abuso da parte dell'interessato, essendo sufficiente invece che - sulla base di elementi obiettivi - se ne dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi, oppure un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni.
Rodolfo Murra
(27 aprile 2014)
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