Pubblica sicurezza
Porto d'armi: quando il convivente o l'ambiente familiare possono bloccare il rinnovo
La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 7.12.2015 n. 5542.
Sebbene l'Autorità di pubblica sicurezza abbia il compito, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire per quanto possibile i delitti (ma anche i sinistri involontari) e, comunque, i fatti lesivi della sicurezza pubblica, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi, e sebbene la discrezionalità vada esercitata con il massimo rigore, ben potendo attribuirsi valore a qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del divieto, tuttavia, i requisiti soggettivi del richiedente vanno valutati con stretto riferimento alla persona del titolare dell'autorizzazione, che deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, e deve anche assicurare la sua personale affidabilità circa il buon uso delle armi.
Sulla base di questa premessa la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 7.12.2015 n. 5542 ha proceduto a valutare il diniego di rinnovo della licenza di porto della pistola e detenzione di qualsiasi tipo di arma emesso dal Prefetto e basato sui numerosi precedenti del convivente del richiedente il rinnovo.
Nella sentenza - pur richiamandosi la giurisprudenza che afferma come il pericolo di abusi potrebbe derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell’autorizzazione o con cui egli intrattiene rapporti personali, anche di vicinato - il Collegio precisa però che, in tal caso, occorrerebbe indicare altrettanto rigorosamente quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale; ad es., elementi circostanziati potrebbero consistere nella presenza di situazioni di conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari o di convivenza (ad es. con scambio di querele, minacce e lesioni) in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto.
In conclusione il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai fini di una rivalutazione dell’affidabilità della ricorrente e di una motivazione circostanziata, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, sulla scorta di un quadro indiziario chiaro e dettagliato.
Fonte: Consiglio di Stato
Enrico Michetti
La Direzione
(8 dicembre 2015)
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