Comuni
Solo la mozione di sfiducia può bloccare la revoca dell'incarico all'assessore
Valutazioni di opportunità politico-amminsitrative sono sufficienti per l'adozione del provvedimento di revoca.
Siamo al Comune di Roma dove l'assessore del VIII Municipio con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie, Personale, Salvaguardia Patrimonio Ambientale ed Archeologico, Bilancio viene revocato dall'incarico per i comportamenti tenuti nelle sedute di Giunta del 27 e del 31 ottobre 2008.
Durante tali sedute l'assessore “sollecitava con forza il Presidente e gli Assessori a comportarsi in modo difforme dalle indicazioni pervenute dal Campidoglio e alla normativa sulla spesa pubblica, affinchè la Giunta del Municipio proponesse al Consiglio Municipale variazioni di bilancio tali che avrebbero conseguito il risultato di debiti fuori bilancio, qualora deliberate anche dal Consiglio Comunale, nell’intendimento ...di mettere in Consiglio Comunale di fronte al fatto compiuto, per cui a fronte di spese più che opportune, ma non soggette ad obblighi di legge se ormai deliberate ed eseguite, il Consiglio Comunale non avrebbe potuto negare i fondi per coprire spese obbligatorie derivanti da obblighi di legge” precisando poi come tali sollecitazioni venissero espresse “in un momento particolarmente grave del Comune di Roma, appena Commissariato per le spese pregresse che avevano indotto una carenza di fondi significativa, mentre il Sindaco e la Giunta Comunale insieme al Consiglio avevano dato indicazioni sul contenimento della spesa e stante la normativa generale che vieta ogni debito fuori bilancio”, rappresentando, in relazione alle predette circostanze, il venir meno del rapporto fiduciario.
La questione giunge dinanzi al Tribunale Amministrativo che con sentenza del 5 maggio 2014 ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca dell'Assessore a tal fine richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la revoca dell’incarico di assessore non riveste natura di atto sanzionatorio e, trattandosi di revoca di incarico fiduciario, la stessa può basarsi su ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al vertice politico, non essendo conseguentemente richiesta – così come per l’affidamento dell’incarico - alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni ampiamente e sostanzialmente discrezionali, e quindi attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l’opposizione o i rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’Amministrazione, ovvero per l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’Amministrazione e il singolo assessore, potendo le relative motivazioni fare rinvio anche a semplici ragioni di opportunità politica.
La sindacabilità di tale atto in sede di legittimità è limitata, quindi ai profili formali ed estrinseci, suscettibili di evidenziare l’arbitrarietà della decisione, in relazione all’ampia discrezionalità spettante al capo dell’Amministrazione locale.
Silvia Capovin
(5 maggio 2014)
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