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Corte dei Conti

Lede l'immagine della P.A.Condannato a 250mila euro

Pugno duro sui dipendenti infedeli dell'Agenzia delle Entrate.

Conclusa la vicenda nelle sedi penali con una sentenza di patteggiamento del funzionario dell'Agenzia delle Entrate alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e confisca della tangente, arriva la stangata della Corte dei Conti per il danno all'immagine.

Tangente di 750 mila euro per evitare verifiche fiscali, il clamore, l'eco nell’opinione pubblica e la diffusione giornalistica prodotta dal comportamento del funzionario infedele  non ha esitato ad avvalersi dei suoi poteri per raggiungere il fine illecito, ha gettato discredito sulla correttezza dell’operato della Pubblica Amministrazione finanziaria e sull’imparzialità del modus procedendi tipico della funzione di accertamento finanziario.

Il funzionario ha inutilmente tentato di evitare la condanna tentando di affermare l'inutilizzabilità della sentenza penale di patteggiamento. La tesi difensiva non e' stata accolta dal Collegio che nella sentenza depositata in data 28.4.2014 ha evidenziato come la sentenza resa su accordo delle parti ex articolo 444 c.p.p. - ai fini del promovimento di un’azione di risarcimento per danno all’immagine - è equivalente alla sentenza penale irrevocabile di condanna.

D’altra parte l’imputato, facendo richiesta di applicazione della pena, allo scopo di avvalersi di una molteplicità di benefici, ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, non negando la propria responsabilità e il Giudice penale ha accolto la richiesta laddove, sulla base degli atti acquisiti, ha verificato di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento dell’imputato a norma dell’articolo 129 c.p.p..

Sussiste inoltre il requisito della irrevocabilità, in quanto tutte le sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p. sono infatti irrevocabili, e pertanto costituiscono valido presupposto per l’azione del P.M. contabile.

Per quanto riguarda, poi, la diffusione della notizia presso l’opinione pubblica con la realizzazione della lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione rimasta coinvolta dagli illeciti commessi dal funzionario infedele, il Collegio, in adesione alla giurisprudenza dominante, ritiene che la diffusione della notizia deve considerarsi fondamentale per l’esistenza stessa del danno all’immagine, poiché costituisce l’unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all’onorabilità dell’ente pubblico per effetto dell’illecito perpetrato da un suo dipendente.

Al tempo stesso, osserva, però, che non importa attraverso quale modalità avvenga la diffusione della notizia per le indagini interne della P.A. o quelle di Polizia Giudiziaria (a mezzo stampa, attraverso un comunicato, per effetto della presenza di testimoni al fatto illecito commesso dal dipendente o altro), poiché ciò che conta è, appunto, la prova che tale diffusione vi sia stata e che abbia determinato discredito dell’Ente per l’azione illecita commessa dal dipendente con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell’operato dell’ente e, più in generale, dell’istituzione pubblica che rappresenta (Sez. Campania nn. 4171 e 686 rispettivamente del 27 dicembre 2007 e del 10 giugno 2009; Sez. Toscana n. 332 del 21 giugno 2012) e di tutto ciò è stata data ampia dimostrazione da parte della Procura.

In altri termini, ai fini della sussistenza del danno all’immagine, non è sufficiente la sola esistenza del fatto reato, -c.d. danno evento-, ma si richiede che dal medesimo sia scaturita come, conseguenza diretta, la lesione perpetrata dalla condotta infedele, -cd. danno conseguenza-, da non confondersi con le spese necessarie al suo ripristino ( in tal senso, cfr. SS.RR. n. 1/QM/2011).

Nella specie, la descrizione dei fatti come desumibili dall’istruttoria penale depositata fa emergere una particolare spregevolezza e noncuranza nel comportamento del funzionario infedele che non ha esitato ad avvalersi dei suoi poteri per raggiungere il fine illecito del personale arricchimento.

Tutto ciò ha determinato una sfiducia nella collettività e una “diminutio” nell’apprezzamento dei consociati sull’agire degli organi preposti alle verifiche fiscali che si pongono come diretta conseguenza della lesione, danno che è risarcibile indipendentemente dal fatto che abbia avuto immediati riflessi economici e, quindi, in modo del tutto sganciato dalle eventuali spese necessarie per il suo ripristino.

In ordine, infine, alla quantificazione del danno all’immagine che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha da sempre ricollegato a precisi parametri soggettivo, oggettivo e sociale per giungere alla determinazione equitativa dell’importo da porre a carico del funzionario infedele, nella specie soccorre, ora, un criterio legale di determinazione previsto dalla norma contenuta nell’articolo 1, comma sexies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 la quale recita: “Nel giudizio di responsabilità', l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente.”

Tale norma si applica in tutti i giudizi successivi alla sua entrata in vigore e, ciò, a prescindere dalla data in cui sono stati commessi i fatti criminosi; ciò che conta, infatti, non è il tempo in cui si è realizzata la fattispecie criminosa ma il momento in cui, con l’intervenuta irrevocabilità della decisione di condanna, è stato possibile, per il Pubblico ministero contabile, esercitare l’azione di risarcimento del danno all’immagine, momento che si colloca successivamente all’entrata in vigore della legge 190/2012 che ha introdotto nell’ordinamento la norma in questione.

Il Collegio ha, quindi, ritenuto apprezzabile il ristoro per il danno all’immagine richiesto dalla Procura che ha provveduto a calcolare l’importo di euro 250.000,00 tenendo conto soltanto della quota di denaro verosimilmente percepita in modo illecito dal convenuto.

Sulle somme oggetto della condanna devono essere corrisposte la rivalutazione monetaria, decorrente dalla data del fatto dannoso (irrevocabilità della sentenza penale di patteggiamento) al momento del deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal momento del deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

 

Per maggiori informazioni e per scaricare la sentenza clicca qui 

Silvia Capovin

(30 aprile 2014)

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