Corte dei Conti
Condannato anche per danno all'immagine il poliziotto che violentava immigrate in Questura
Il giudice contabile condanna il sovrintendente a risarcire la Polizia di Stato per il danno allimmagine provocato.
L’immagine della Polizia di Stato era stata infangata. Tra il 1999 e il 2001, nell’Ufficio immigrazione della Questura di Pavia erano accadute storie disdicevoli. Un poliziotto costringeva diverse cittadine straniere, rivoltesi all’ufficio in ragione della loro condizione, a subire indebitamente atti sessuali esercitando nei loro confronti violenza sessuale.
Il sovrintendente è stato destituito, interdetto dai pubblici uffici a vita e condannato a 3 anni e 10 mesi. Ha causato un notevole danno all’immagine della Polizia di Stato; la Procura erariale tenuto conto della tipologia dei fatti e del ritorno mediatico, chiedeva la condanna al risarcimento del danno per una somma pari ad € 7.500,00.
Nel determinare la somma, la Corte dei conti, sez. giuris. per la Regione Lombardia, ha chiarito l’applicazione della normativa nel caso in questione. L’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione non può essere determinata il “doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”, come afferma l’ art. 1, co.1-sexies, Legge n. 20 del 1994. Nel caso del sovrintendente della Polizia di Stato “l’altra utilità” percepita, il piacere sessuale, ha caratteri peculiari e non quantificabili dal punto di vista economico.
Tuttavia, per poter quantificare il danno, sono a disposizione dei giudici contabili una serie di indici sintomatici proposti dalla Procura, che avrebbero “potuto portare anche a reclamare importi ben più elevati”. In particolare, l’alta rilevanza sociale svolta dall’Amministrazione di appartenenza (Polizia di Stato), la notevole funzione istituzionale svolta dal sovrintendente (preposto al delicato ufficio immigrazione, avente alta visibilità e vero e proprio “biglietto da visita” nel nostro Paese verso gli stranieri), i risvolti mediatici (numerosi articoli sui mezzi di stampa), la peculiare qualifica del convenuto, e non da ultimo, la oggettiva gravità dei fatti, reiterati nel tempo, aventi almeno sette parti offese.
Ciò è servito per confermare la richiesta di risarcimento del danno all’immagine proposta dalla Procura (€ 7.500,00), che probabilmente è stata fin troppo tenera!
Gianmarco Sadutto
(24 luglio 2014)
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