Giustizia amministrativa
Il vicino ha un impianto rumoroso? Verifica che abbia le carte in regola!
Accessibili tutti gli atti amministrativi riguardanti il rilascio dell'autorizzazione. La sentenza del TAR Lazio del 1 aprile 2015.
Può un gruppo di residenti, abitante nelle vicinanze di un autolavaggio assertivamente rumoroso, pretendere di accedere agli atti amministrativi con i quali il Comune ha autorizzato l’attivazione dell’impianto?
Il caso riguardante Comuni della sabina, è stato portato all’attenzione del TAR Lazio il quale, con sentenza dell’1 aprile, ha accolto il ricorso per l’accesso.
I giudici amministrativi hanno ricordato che la legge n. 241 del 1990, nella parte novellata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, conferisce al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, nell’attuale formulazione).
Come già osservato in precedenti giurisprudenziali, il diritto di accesso vale, dunque, sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma – nel contempo – è collegato ad una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, la quale costituisce “principio generale” inserito a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione ed alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità.
Dunque, in questo contesto, la nozione di interesse giuridicamente rilevante si configura come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque ad intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalicano la dimensione della tutela processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima.
In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento con la legge n. 241 del 1990 caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore e, quindi, dell’interprete sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi.
Di qui trae origine – del resto – la qualificazione in termini “astratti” o “acausali” del diritto di accesso, il quale può essere fatto valere senza che l’amministrazione destinataria dell’istanza (o il controinteressato) possa sindacare, nel merito, la fondatezza della pretesa o dell’interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e/o strumentalmente collegato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2092; TAR Lazio, Roma, 28 gennaio 2008, n. 594).
Ciò detto, la posizione dei ricorrenti e, in particolare, la loro qualità di abitanti e/o lavoranti “nelle immediate vicinanze dell’attività di lavaggio” additato come rumoroso ha indotto il TAR Lazio a riscontrare una posizione qualificata e differenziata, idonea a comprovare la sussistenza dell’interesse prescritto dall’art. 22 della legge n. 241/90.
In relazione agli atti richiesti è emerso, infatti, un chiaro collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata ed i documenti, ossia è riscontrabile il perseguimento del fine cui è volta la disciplina in materia di diritto di accesso, da identificare con la possibilità dell’interessato di disporre di tutte le difese più opportune per evitare ogni pregiudizio alla propria sfera giuridica, difese che non necessariamente devono tradursi in un’azione giudiziaria (cfr., tra le altre, TAR Puglia, Lecce, 3 maggio 2010, n. 1068; TAR Campania, Salerno, 16 aprile 2010, n. 3927).
Rodolfo Murra
(2 aprile 2015)
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